26 Giugno 2024

La clausola della “roulette russa” e altri modi per superare l’impasse nelle s.r.l.

La recente sentenza della Cassazione n. 22375 del 25 luglio 2023 che ha confermato la compatibilità della clausola della “roulette russa” con l’ordinamento italiano, apre un’ulteriore possibilità di superamento degli stalli decisionali che si verificano frequentemente nelle s.r.l. a pari partecipazione.

Nella newsletter di oggi esaminiamo tale decisione nonché altri metodi per superare l’impasse ed evitare lo scioglimento della società.

1. La decisione della Cassazione sulla validità della “roulette russa”

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22375 del 25 luglio 2023, ha confermato la compatibilità della clausola della c.d. “roulette russa” con l’ordinamento italiano, aprendo alle società la possibilità di inserirla validamente all’interno di patti parasociali (la validità di questa clausola inserita in statuto dipende dal rispetto del c.d. principio di equa valorizzazione).

Per clausola della “roulette russa” si intendono quelle clausole che prevedono che il socio che decida di attivare la clausola determini un prezzo e che offra irrevocabilmente all’altro socio la possibilità di scegliere se acquistare le quote del socio offerente oppure vendergli le proprie al prezzo determinato dal primo.

Esiste una seconda variante (c.d. “Texas shoot put” o “patto del pistolero”) che prevede che il socio a cui venga fatta l’offerta, oltre a quanto previsto nel primo caso possa a sua volta fare un’offerta di acquisto ad un prezzo rialzato, innescando così un meccanismo di rilancio sul prezzo che non si fermerà fino a quando uno dei soci deciderà di acquistare la partecipazione sociale dell’altro o fino a quando non si raggiungerà il massimo numero di controfferte eventualmente previste nella clausola stessa.

a. Clausola meramente potestativa?

La dubbia validità dal punto di vista civilistico della clausola della “roulette russa” scaturiva dal suo possibile inquadramento fra le condizioni meramente potestative – per tali intendendosi condizioni il cui verificarsi è assoggettato alla volontà di una sola parte – vietate dall’art. 1355 c.c.

La Corte ha ritenuto che il meccanismo della roulette russa non crei una situazione per cui un socio sia assoggettato al volere arbitrario dell’altro. I meccanismi su cui si fonda il funzionamento della clausola garantiscono equilibrio fra le parti; infatti, il potere esercitato dal primo socio è controbilanciato dalla possibilità dell’altro socio di decidere se acquistare o vendere la propria quota.

b. La compatibilità con l’art. 1349 c.c.

Il collegio ha chiarito che la clausola risulta conforme all’art. 1349 c.c. in tema di determinazione e determinabilità dell’oggetto in quanto, le condizioni economiche che vengono imposte inizialmente dal primo socio sono le medesime alle quali si potrebbe trovare vincolato egli stesso e ciò impedisce che il socio che decida di ricorrere alla clausola stabilisca un prezzo assurdo ed eccessivamente distante rispetto al valore di mercato delle quote.

c. La condizione necessaria di stallo decisionale

Il collegio nella sua decisione ha altresì stabilito che affinché una clausola di questo tipo possa essere validamente prevista all’interno di un patto parasociale, è necessario che la possibilità di ricorrervi sia subordinata al verificarsi di una situazione di paralisi decisionale della società, al fine di impedire ai singoli soci di determinare arbitrariamente l’applicazione di tale clausola e scongiurare il rischio che si costituisca di fatto un patto leonino vietato ai sensi dell’art. 2265 c.c..

La Corte ha ritenuto che dette clausole siano meritevoli di tutela proprio in virtù dell’utilità che forniscono in occasione di stallo decisionale all’interno delle s.r.l.

2. Altri strumenti per lo scioglimento dello stallo decisionale tramite l’uscita del socio dissenziente

Le situazioni di impasse decisionale sono molto frequenti nell’ambito delle s.r.l. composte da due soci al 50% e per questo è fondamentale prevedere strumenti idonei a consentirne il superamento e scongiurare il rischio di scioglimento della società. Alcuni di questi strumenti mirano ad esempio a regolamentare concordemente l’uscita di un socio dalla compagine sociale.

Tra i meccanismi più utilizzati a questo scopo vi sono le “buy and sell provisions” – di cui fa parte anche la clausola della “roulette russa” – che prevedono il trasferimento di una quota da un socio all’altro, si tratta sostanzialmente di meccanismi di riscatto e opzioni reciproche di acquisto e vendita di quote.

Di seguito se ne illustrano le più comuni.

a. Put&Call Option

Tramite l’utilizzo di clausole di “put&call options” è possibile regolare l’uscita di uno dei soci: la combinazione di queste opzioni fa sorgere in capo a uno dei due soci l’obbligo di acquistare le quote dell’altro socio o di vendere le proprie, in risposta all’azione dell’altra parte. Le “put options” costituiscono in capo a uno dei due soci la facoltà di vendere le proprie quote all’altro socio ad un prezzo preventivamente determinato o determinabile attraverso formule matematiche concordate al fine di definire il “fair value” (si veda la nostra newsletter sulla sentenza di Cassazione 25 marzo 2024 sul divieto di patto leonino e le opzioni di put). Le “call options”, complementari alle prime, consentono a un socio di acquistare le quote dell’altro socio, sempre ad un prezzo determinato o determinabile.

b. Prelazione

L’istituto della prelazione previsto dall’art. 2469, comma 2 c.c. può essere altresì utile al fine favorire l’uscita di un socio e la cessione delle quote di quest’ultimo al socio che intende rimanere nella società. Questo strumento infatti permette di subordinare la possibilità di cedere le proprie quote alla condizione che queste vengano prima offerte a chi è già parte della compagine sociale.

Si distingue dai patti di opzione poiché si presuppone che vi siano soggetti terzi interessati all’acquisizione delle quote del socio uscente.

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