07 Dicembre 2022

Trasferimento d’azienda in crisi: novità in materia di diritto del lavoro

Il lavoro di ristrutturazione e razionalizzazione del diritto fallimentare, che ha dato origine al Codice della Crisi e dell’Insolvenza, ha interessato anche le norme in materia di trasferimento delle aziende in crisi ed in particolare l’art. 47 della L. n. 428/1990. Tale previsione è stata aggiornata ed integrata dal legislatore sotto molteplici aspetti mediante le previsioni di cui all’art. 368 del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCI).

Detta disposizione fa riferimento a tutte quelle situazioni in cui l’esercizio dell’impresa è alterato al punto da dover prevedere la disapplicazione della tutela assicurata dall’art. 2112 c.c., ovverosia a quelle situazioni la cui rilevanza sociale e collettiva richiede di salvaguardare la circolazione di determinate realtà aziendali in sofferenza anche attraverso il sacrificio della tutela individuale riconosciuta dall’ordinamento al singolo lavoratore.

Ipotesi di disapplicazione delle tutele di cui all’art. 2112 c.c.

Il novellato comma quinto dell’art. 47 della L. 428/1990 consente, nei casi di trasferimento di talune aziende in crisi e al verificarsi di determinate condizioni, di disapplicare quanto previsto ai commi 1, 3 e 4 dell’art. 2112 c.c..

L’art. 47, c. 5 della L. 428/1990 (i) fa esclusivo riferimento alle aziende con più di quindici dipendenti il cui stato di crisi sia stato dichiarato con ammissione alla cassa integrazione straordinaria ovvero ad una procedura concorsuale e (ii) può operare solo in presenza di un accordo con i sindacati finalizzato al mantenimento, anche parziale, dell’occupazione; in assenza dell’accordo sindacale, ovvero qualora la continuazione dell’attività d’impresa non sia stata disposta o sia cessata, l’art. 2112 c.c. trova piena applicazione.

Con riferimento ai lavoratori per i quali sia previsto transitino presso il cessionario è possibile convenire nei predetti accordi sindacali la possibilità di assunzione ex novo con deroga alla continuità della anzianità aziendale ed anche senza la responsabilità solidale del cessionario per i crediti maturati al momento del trasferimento.

Nelle ipotesi di trasferimento previste dal comma quinto della succitata disposizione di legge, non si applica il comma secondo dell’art. 2112 c.c. ed il trattamento di fine rapporto è da considerarsi immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell’azienda: in presenza delle condizioni previste dall’art. 2 della L. 297/1982, il Fondo di garanzia interviene in favore dei lavoratori.

Un’ulteriore deroga all’art. 2112 c.c. è poi prevista dal comma 4-bis della sopracitata disposizione di che prevede che, laddove nel corso delle consultazioni tra cedente, cessionario e rappresentanze sindacali venga raggiunto un accordo con finalità di salvaguardia dell’occupazione, l’art. 2112 c.c., fermo restando il trasferimento di tutti i rapporti di lavoro al cessionario, trovi applicazione, per quanto concerne le condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo.

Tale deroga, tuttavia, riguarda le sole ipotesi di trasferimento delle aziende per le quali:

a. vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, con trasferimento di azienda successivo all’apertura del concordato stesso;

b. per le quali vi sia stata l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio;

c. per le quali è stata disposta l’amministrazione straordinaria in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività.

Altre novità introdotte dall’art. 368 del CCI

Per mezzo dell’art. 368 del CCI è stato poi introdotto un nuovo comma all’art. 47 della L. 428/1990, ossia il comma 1-bis con il quale è stato previsto che nei trasferimenti di aziende nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, nonché delle procedure di insolvenza disciplinate del CCI, la comunicazione del perfezionamento dell’atto di trasferimento o della raggiunta intesa vincolante tra cedente e cessionario può essere effettuata solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell’azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell’imprenditore.

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