Diritto societario
14 Gennaio 2026

Responsabilità solidale dei soci nella S.r.l. ai sensi dell’art. 2476 co. 8: quando da una condotta omissiva del socio può derivare responsabilità 

Un commento a Cassazione Civile, sez. I, 01 agosto 2025, n. 22169

La Corte di Cassazione, in una recente ordinanza, ha effettuato un’analisi degli elementi più rilevanti della responsabilità dei soci nelle S.r.l., delimitando l’ambito di applicabilità dell’art. 2476 co. 8 c.c., il quale introduce una deroga al principio cardine della responsabilità nelle società a responsabilità limitata previsto dall’art. 2462 c.c. La disposizione stabilisce che la responsabilità solidale con gli amministratori ricade anche sui soci che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti lesivi nei confronti della società, degli altri soci o di terzi. 

Il fatto: 

La vicenda riguarda il fallimento di una società a responsabilità limitata che, pur avendo subito un’erosione del capitale sociale e trovandosi in una persistente situazione di perdita, continuava a operare senza adottare gli interventi previsti dall’art. 2482-ter c.c., come la riduzione del capitale o la liquidazione della società. 

In particolare, il Curatore Fallimentare della Società conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Torino: (i) l’amministratore unico della società; (ii) due soci e asseriti amministratori di fatto della compagine e (iii) i soci della Società. Con riferimento a questi ultimi, veniva dedotta la loro responsabilità ai sensi dell’art. 2476, co 8, c.c., per aver omesso di deliberare, a seguito dell’assemblea del 30 aprile 2013, la ricapitalizzazione della società, la sua trasformazione o la messa in liquidazione, spingendo – secondo la prospettazione della Curatela – in tal modo l’organo amministrativo a mantenere una gestione in perdita fino all’assemblea del 6 febbraio 2014.  

In primo grado, il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1450/2020, riteneva che i soci fossero responsabili ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c., in quanto avevano intenzionalmente tenuto una condotta dannosa, realizzatasi nel differimento della decisione sulle azioni da assumere ex art. 2482-ter, pur essendo note e conosciute le perdite di esercizio, già dalla prima assemblea dell’anno 2013 di approvazione del bilancio. In particolare, l’intenzionalità richiesta dall’art. 2476 comma 8 ai fini della sussistenza della responsabilità dei soci deriverebbe dalla consapevolezza dei soci stessi dell’antigiuridicità dell’atto, da ravvisarsi quando l’atto compiuto è: (i) contrario alla legge; (ii) contrario all’atto costitutivo della società; (iii) lecito, ma esercitato in modo abusivo con finalità non riconducibili allo scopo pratico del contratto sociale. Il Tribunale di Torino ravvisava dunque la responsabilità dei soci per l’aggravarsi del dissesto della società in ragione del reiterato differimento della decisione sull’adozione dei provvedimenti prescritti dal legislatore in situazioni di grave perdita, sussistente nel caso di specie.  

Successivamente, la Corte distrettuale di Torino rigettava l’appello presentato dai soci con sentenza pubblicata in data 3 marzo 2022 e circoscriveva il perimetro della contestazione ai soci: “la condotta di prosecuzione dell’attività d’impresa nonostante il verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 2482-ter c.c. e la decisione di posticipare l’adozione delle determinazioni imposte da detta norma o la messa in liquidazione della società.” L’espressione utilizzata dalla Corte “la decisione di posticipare l’adozione” non si riferisce ad una singola delibera formale, bensì ad un comportamento gestorio complessivo: la scelta — consapevole e reiterata — degli amministratori e dei soci di non assumere le decisioni sostanziali dovute, pur versando la Società in una situazione che imponeva interventi immediati, stabilendo così la responsabilità solidale dei soci e condividendo l’approccio interpretativo del Tribunale di Torino.  

I soci, a seguito del rigetto dell’appello, proponevano impugnazione dinanzi alla Corte di Cassazione, dando origine all’ordinanza in commento, la quale confermava la decisione di merito. 

Massima: 

“In tema di società a responsabilità limitata, atteso che la responsabilità prevista dall’art. 2476, comma 8, c.c. presuppone un’effettiva influenza da parte dei soci sull’attività gestoria in uno dei modi che la legge stessa menziona, sia pure non soltanto nelle sedi ufficialmente deputate alla manifestazione della loro volontà, di talché al socio possa imputarsi un diretto coinvolgimento nell’assunzione delle scelte gestionali pregiudizievoli da parte degli amministratori, non rientrano nell’ambito applicativo della predetta norma le condotte che sono per legge inderogabilmente riservate agli stessi soci ed esulano dalla competenza decisoria degli amministratori, a meno che l’ingerenza dei soci non si eserciti determinando gli amministratori al compimento degli atti esecutivi conseguenti all’adozione della relativa decisione.” 

Tale massima consente di circoscrivere l’ambito della responsabilità che viene attribuita ai soci; in particolare, la responsabilità del socio ex art. 2476, comma 8, c.c. presuppone che egli abbia esercitato una effettiva influenza sulla gestione sociale, incidendo – anche al di fuori delle sedi assembleari – sulle scelte operative degli amministratori. Tale responsabilità, pertanto, non deriva dalla mera qualità di socio, ma richiede un coinvolgimento diretto e consapevole nell’assunzione delle decisioni gestorie che si assumono pregiudizievoli. 

La Corte ha chiarito che non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 2476, comma 8, c.c. le condotte che la legge attribuisce inderogabilmente ai soci, e che pertanto non appartengono alla sfera di competenza degli amministratori. Le decisioni assembleari tipiche – quali l’approvazione del bilancio, la nomina o revoca degli amministratori, le modifiche statutarie e, più in generale, gli atti riservati per legge ai soci – non possono integrare di per sé un’ingerenza nella gestione, né fondare responsabilità ai sensi della norma citata. 

La responsabilità del socio può invece configurarsi solo qualora l’ingerenza si traduca nell’indurre o determinare gli amministratori al compimento degli atti esecutivi conseguenti alla decisione assembleare, e tali atti risultino dannosi per la società o per i creditori. In altri termini, il socio risponde non per l’esercizio delle prerogative che la legge gli attribuisce, ma per l’eventuale influenza indebita sulla gestione, idonea a orientare o condizionare l’operato degli amministratori. 

Nella decisione in esame viene in rilievo un ulteriore elemento: la norma non richiede che la decisione o l’autorizzazione dei soci sia necessariamente formalizzata. Essa può infatti emergere anche da manifestazioni di volontà non formalizzate, purché tali condotte rivelino un’effettiva incidenza sull’attività di gestione. 

IL REQUISITO DELL’INTENZIONALITÀ

Particolare importanza assume, nell’ordinanza in commento, l’interpretazione del requisito dell’intenzionalità fornita dalla Cassazione.  

In particolare, è stata esclusa la tesi dei ricorrenti secondo cui l’avverbio “intenzionalmente dovesse essere inteso come dolo di danno; infatti, la Corte ha chiarito che l’avverbio non deve essere inteso come volontà di provocare il danno, bensì come consapevole determinazione a porre in essere l’atto di gestione (decisione reiterata e consapevole di proseguire l’attività d’impresa, rinviando l’adozione di provvedimenti prescritti dalla legge) che si è poi rivelato pregiudizievole.  

La responsabilità dei soci, dunque, non discende dall’intento di nuocere alla società, ma dal fatto di aver deliberatamente scelto di proseguire l’attività d’impresa e di rinviare l’avvio della liquidazione, indirizzando in tal modo l’operato degli amministratori, pur essendo pienamente consapevoli che tale condotta contrastava con gli obblighi imposti dalla legge in presenza di una perdita del capitale, anteponendo l’interesse personale (vendere le proprie quote) a quello sociale.  

In sintesi:  

L’ordinanza della Cassazione n. 22169/2025 rappresenta un passaggio fondamentale per tutti i soci di S.r.l., con cui la Corte chiarisce che la responsabilità solidale prevista dall’art. 2476, comma 8, c.c. può scattare non solo quando i soci assumono decisioni formali dannose, ma anche quando – attraverso comportamenti concreti consapevoli, rinvii ingiustificati o pressioni sugli amministratori – contribuiscono a mantenere una gestione contraria alla legge o all’interesse sociale. 

Nel caso esaminato, gli atti ritenuti pregiudizievoli non erano delibere specifiche, ma la scelta reiterata di proseguire l’attività nonostante la perdita del capitale, il rinvio delle decisioni obbligatorie e l’induzione degli amministratori a non attivare tempestivamente gli strumenti previsti dalla legge. Questi comportamenti – anche se non formalizzati – integrano – secondo la Suprema Corte – veri e propri atti di gestione, in quanto intervengono o influenzano intenzionalmente le scelte gestionali in violazione della legge o dei doveri di corretta amministrazione. 

Rimane il dubbio, in chi scrive, sulla circostanza che la norma – che prevede il superamento del principio cardine della limitazione della responsabilità e, quindi, non può che essere interpretata in maniera restrittiva – richiede non solo l’intenzionalità, ma che la stessa sia riferita a specifici “atti dannosi” mentre nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte ai soci viene sostanzialmente addebitato di non avere assunto i provvedimenti di cui all’art. 2482-ter c.c., di fatto consentendo la prosecuzione dell’attività sociale: è però vero che il probabile aggravamento del passivo fallimentare è derivato da specifici atti di amministrazione compiuti dall’organo amministrazione e non certo dai soci.  

In ogni caso il messaggio per i soci è chiaro: quando si incide consapevolmente sulla gestione, anche solo di fatto, o quando si assumono – o non si assumono – delibere in situazioni delicate occorre attentamente valutare il rischio della potenziale responsabilità ex art. 2476 comma 8.  

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