Riforma dei reati ambientali: nuove fattispecie 231 nel D.Lgs. 81/2026
Lo scorso 2 giugno 2026 è entrato in vigore il D.Lgs. 81/2026, attuativo della Direttiva UE 1203/2024 in materia di tutela penale dell’ambiente.
Il decreto si inserisce nel quadro di progressivo rafforzamento della disciplina dei reati ambientali, già oggetto di recenti interventi normativi, tra cui il c.d. Decreto Terra dei Fuochi (D.L. 116/2025).
Se tale ultimo intervento ha introdotto un modello di responsabilità fondato sulla vigilanza attiva nella gestione dei rifiuti, il D.Lgs. 81/2026 compie un ulteriore passo, estendendo tale paradigma all’intera attività d’impresa. Ne deriva un significativo mutamento: la prevenzione del rischio ambientale diventa un obbligo organizzativo generalizzato per le imprese.
Anche in questo caso, l’intervento legislativo si estende alla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, attraverso l’introduzione di nuove fattispecie di reato all’interno dell’elenco dei reati presupposto.
In tale contesto, assume un rilievo centrale l’esigenza per le imprese di monitorare costantemente l’evoluzione del catalogo dei reati 231, oggetto di progressivi ampliamenti e aggiornamenti da parte del legislatore. In linea con tale dinamica evolutiva, si segnala, a titolo esemplificativo, il recente intervento in materia di prevenzione dei reati connessi alla violazione delle misure restrittive dell’Unione europea.

Foto di Noah Buscher su Unsplash
Indice
- 1. Le modifiche al Codice Penale in materia di reati ambientali
- 2. Il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti
- 3. Impatti sulla responsabilità 231: ampliamento dell’elenco dei reati presupposto
- 4. Compliance ambientale e raccomandazioni operative per le imprese
- Conclusioni
1. Le modifiche al Codice Penale in materia di reati ambientali
Il D.Lgs. 81/2026 interviene direttamente sul Codice Penale, e in particolare sul Titolo VI-bis del Libro II, introducendo rilevanti novità in materia di reati ambientali:
- Modifica dell’art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale)
Viene ampliato il novero dei beni giuridici tutelati, includendo espressamente:- habitat;
- ecosistemi;
- biodiversità.
Inoltre, il legislatore interviene sul sistema delle aggravanti, inasprendo il trattamento sanzionatorio.
- Introduzione della nuova fattispecie di reato (art. 452-bis.1 c.p.)
Si tratta del nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti, destinato ad avere un impatto significativo per le imprese.
2. Il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti
Tra le principali novità per le imprese, spicca l’introduzione della fattispecie di commercio di prodotti inquinanti, che anticipa notevolmente la soglia di tutela penale.
La norma punisce chiunque: (i) immetta abusivamente sul mercato o (ii) ponga comunque in circolazione prodotti il cui utilizzo sia idoneo a provocare:
- emissioni, scarichi o immissioni di sostanze, materiali o energia;
- una compromissione significativa e misurabile di:
- matrici ambientali;
- ecosistemi;
- habitat;
- biodiversità, flora e fauna.
La nozione di “abusività”
Particolarmente rilevante è l’ampliamento del concetto di abusività, oggi espressamente definito dall’art. 452-quinquiesdecies c.p., che ricomprende:
- violazioni di norme legislative, regolamentari o autorizzative;
- casi in cui le autorizzazioni siano state ottenute fraudolentemente.
Questa estensione incide in modo significativo sul perimetro del rischio penale, ampliando le ipotesi di responsabilità anche in presenza formale di titoli autorizzativi.
3. Impatti sulla responsabilità 231: ampliamento dell’elenco dei reati presupposto
Il D.Lgs. 81/2026 interviene direttamente sul sistema della responsabilità 231, modificando l’art. 25-undecies e ampliando il catalogo dei reati rilevanti.
In particolare, rientrano ora tra i reati presupposto:
- il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti;
- i reati di:
- produzione e commercio di sostanze ozono-lesive;
- produzione e commercio di gas a effetto serra.
Estensione della responsabilità lungo la filiera
In linea con l’impostazione già introdotta dal Decreto Terra dei Fuochi in materia di rifiuti, il nuovo assetto normativo:
- estende la responsabilità non solo agli utilizzatori di sostanze inquinanti,
- ma anche a:
- produttori;
- distributori;
- soggetti coinvolti nella commercializzazione.
Ne deriva un significativo ampliamento del perimetro di responsabilità per le imprese.
Inasprimento sanzionatorio
Il decreto prevede inoltre:
- un aumento delle sanzioni pecuniarie 231;
- un rafforzamento del sistema sanzionatorio per i reati ambientali aggravati.
4. Compliance ambientale e raccomandazioni operative per le imprese
Alla luce delle recenti novità sui reati ambientali, le imprese sono chiamate ad adeguare i propri assetti organizzativi e i modelli di gestione del rischio.
Anzitutto è essenziale aggiornare i Modelli Organizzativi 231 e integrare specifici presidi per la prevenzione dei reati ambientali.
In secondo luogo è richiesto anche un intervento – o quanto meno una verifica – sui sistemi di gestione ambientale.
In particolare, i sistemi interni devono garantire:
- tracciabilità di:
- emissioni;
- scarichi;
- gestione dei rifiuti;
- manutenzione degli impianti;
- utilizzo di sostanze pericolose;
- adempimenti autorizzativi;
- monitoraggio continuo dei rischi ambientali.
Nei processi di gestione ambientale occorre tenere in considerazione anche la filiera dei fornitori che si presenta quale area particolarmente critica. Sul punto si raccomanda di:
- implementare procedure di qualifica e due diligence dei fornitori;
- verificare:
- autorizzazioni ambientali;
- requisiti di compliance;
- introdurre:
- clausole contrattuali ambientali;
- diritti di audit e ispezione.
Infine è necessario valutare l’adeguatezza dei propri assetti organizzativi e, se opportuno:
- nominare responsabili ambientali;
- definire deleghe interne chiare e coerenti;
- rafforzare i flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.
Conclusioni
Il D.Lgs. 81/2026 rappresenta un intervento di sistematizzazione e rafforzamento della disciplina dei reati ambientali, incidendo profondamente sia sul Codice Penale sia sul sistema della responsabilità 231.
Per le imprese, ciò si traduce in un aumento significativo del rischio legale e reputazionale, che richiede un approccio strutturato e proattivo alla compliance ambientale, in continuità con l’evoluzione normativa in materia di rifiuti e tutela ambientale.
Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.