30 Novembre 2020

Rating di legalità: una breve guida per l’uso

Cerchiamo quindi di capire perché sempre più imprese decidono di inoltrare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la domanda per ottenere le ★ “stelline”[1] attestanti il proprio RdL. 

In primo luogo, è doveroso premettere che per RdL[2] si intende un indicatore sintetico che attesta il rispetto, da parte dell’impresa, di elevati standard di legalità.

La normativa di dettaglio in materia di RdL è contenuta in due regolamenti dell’AGCM: il primo, attuativo[3], disciplina le modalità di assegnazione dei punteggi, mentre il secondo, operativo[4], disciplina le agevolazioni che le Pubbliche Amministrazioni e le Banche devono assumere nel rapportarsi con imprese certificate.

A livello sistematico, da una lettura della richiamata normativa apprendiamo che possono richiedere l’attribuzione del RdL le imprese (sia in forma individuale che societaria) che soddisfano i seguenti requisiti:

i) sede operativa nel territorio nazionale; 

ii) un fatturato minimo di due milioni di euro, con riguardo all’ultimo esercizio chiuso nell’anno che precede la richiesta di rilascio del rating; 

iii) alla data della richiesta di rating, risultano iscritte, da almeno due anni, nel registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.).

Oltre ai predetti punti, “preliminari”, l’azienda richiedente deve attestare il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a)     assenza – nei confronti dei titolari, amministratori, institori, ecc. dell’impresa, in base al tipo di organizzazione – di misure di prevenzione e cautelari o di condanne, ovvero di sentenze di condanna o decreti penali di condanna per reati collegati al d.lgs. 231/2001, per reati tributari, in materia di d.lgs. 81/2008, per reati nei confronti della P.A., per estorsione e usura, bancarotta fraudolenta, per il mancato versamento delle ritenute sulle retribuzioni dei propri dipendenti e, ovviamente, per reati caratterizzati dall’aggravante dell’associazione mafiosa[5];

b)     assenza di rinvii a giudizio per illeciti amministrativi di cui al d.lgs. 231/2001;

c)     assenza di provvedimenti di condanna dell’AGCM e della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, pratiche commerciali scorrette e per il mancato rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. 81/2008, nel biennio precedente la richiesta di rating; 

d)      assenza di provvedimenti concernenti il mancato pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nel biennio precedente la richiesta di rating[6]; 

e)     effettuazione di pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge in vigore sulla disciplina dell’uso del contante, esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili;

f)     assenza di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui l’impresa è stata beneficiaria nel biennio precedente la richiesta di rating; 

g)      assenza di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva nel biennio precedente la richiesta di rating;

h)     di non essere controllata da società o enti esteri, rispetto ai quali non sia possibile l’identificazione dei soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo[7].

L’impresa richiedente ottiene il punteggio base di una ★ (una stella), qualora rispetti tutti i requisiti sopra elencati. 

Inoltre, tale punteggio potrà essere incrementato di un “+” per ogni requisito aggiuntivo che l’impresa rispetta tra quelli previsti all’art. 3 del regolamento attuativo; il conseguimento di tre “+” comporta l’attribuzione di una stelletta aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di ★★★ (tre stelle). 

Vediamo allora i requisiti necessari al conseguimento dei “+” necessari all’ottenimento delle ulteriori “stelline”:

a)     adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale;

b)     utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;

c)      adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all’impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d)     adozione di processi organizzativi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility, anche attraverso l’adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l’acquisizione di indici di sostenibilità;

e)     di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list);

f)       di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto, nei contratti con i propri clienti, clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione delle conciliazioni paritetiche; 

g)     di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione. 

Questa seconda elencazione evidenzia il favore posto dal legislatore, peraltro ricorrente nella legislazione, verso sistemi di auto-regolamentezione e certificazione di best practices in azienda. 

Così inquadrato lo schema di valutazione, vediamo ora i benefici conseguenti all’ottenimento del RdL.

Il legislatore ha individuato, sostanzialmente, due aree in cui l’attestazione esplica i propri benefici. 

La prima, disciplinata all’art. 3 del regolamento operativo[8], inerisce la concessione di finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazionee prevede che i bandi della PA prevedano almeno uno dei seguenti sistemi premiali:

a)     preferenza in graduatoria;

b)     attribuzione di punteggio aggiuntivo;

c)     riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

La seconda area, disciplinata all’art. 4 del citato regolamento[9], coinvolge invece il sistema bancario e prevede diverse agevolazioni volte a riconoscere all’impresa una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti, ovvero una migliore valutazione dei requisiti di accesso al credito.

Operativamente, le aziende interessate sono chiamate a registrarsi ed a compilare l’apposita domanda sul sito dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. In questo modo l’azienda potrà beneficiare, fermo il mantenimento dei requisiti, per due anni dei benefici concessi dal RdL, il quale successivamente potrà essere rinnovato su richiesta.

L’impresa titolata, sul versante opposto, ha solo alcuni oneri informativi verso l’Autorità, in particolare con riguardo alle modifiche nell’organizzazione aziendale, che possono avere effetti sul rating ottenuto, oltre ad essere possibile oggetto di controlli a campione tesi ad accertare il possesso dei requisiti dichiarati.

In ogni caso, è del tutto evidente che i benefici sorpassano di gran lunga gli oneri, consentendo all’impresa di ottenere un migliore posizionamento all’interno di procedure di finanziamento, sia pubbliche che private.

[1] Nel corso del 2019 sono andate a buon fine ben 4108 istruttorie.

[2] Il RdL è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2012 con il Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter – Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto-legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

[3] Delibera AGCM del 12 novembre 2012 – Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, recentemente modificato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020.

[4] Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 – MEF-MISE – Regolamento concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti.

[5] Ovviamente per le imprese organizzate in forma societaria la medesima dichiarazione deve essere resa anche con riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali dell’impresa la cui carica e/o posizione è cessata nell’anno precedente la richiesta di rating.

[6] Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza.

[7] Ciò salvo che la società che ha presentato la domanda sia in grado di fornire informazioni sui predetti soggetti.

[8] Art. 3 – Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b), del presente decreto, tengono conto del rating di legalità ad esse attribuito, secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. Ai fini del presente articolo, l’impresa che ha conseguito il rating di legalità ai sensi del regolamento dell’Autorità e’ esonerata dalla dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, del citato regolamento, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni. Resta fermo l’obbligo per l’impresa di dichiarare, all’atto della domanda, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 all’amministrazione pubblica alla quale la stessa chiede il finanziamento, di essere iscritta nell’elenco di cui all’articolo 8 del regolamento dell’Autorità, con la contestuale assunzione dell’impegno di comunicare all’amministrazione medesima l’eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell’erogazione del contributo. Le amministrazioni concedenti i finanziamenti sono tenute ad effettuare, prima dell’erogazione del contributo, un controllo sull’elenco, di cui al predetto articolo 8, pubblicato sul sito dell’Autorità, circa la permanenza del requisito dell’iscrizione all’elenco stesso da parte del beneficiario.

3. I provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché i bandi di cui all’articolo 5, comma 2, e all’articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialità delle imprese in possesso del rating di legalità:

a) preferenza in graduatoria;

b) attribuzione di punteggio aggiuntivo;

c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

4. Il sistema o i sistemi di premialità sono prescelti in considerazione della natura, dell’entità e della finalità del finanziamento, nonché dei destinatari e della procedura prevista per l’erogazione e possono essere graduati in ragione del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating.

5. Le amministrazioni concedenti provvedono a dare applicazione alle disposizioni del presente decreto entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

[9]Art. 4 – Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese

1. Le banche tengono conto della presenza del rating di legalità attribuito alla impresa nel processo di istruttoria ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di finanziamenti.

2. Le banche definiscono e formalizzano procedure interne per disciplinare l’utilizzo del rating di legalità e i suoi riflessi su tempi e sui costi delle istruttorie.

3. Le banche considerano il rating di legalità tra le variabili utilizzate per la valutazione di accesso al credito dell’impresa e ne tengono conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione, ove ne riscontrino la rilevanza rispetto all’andamento del rapporto creditizio.

4. Ai fini del presente articolo, l’impresa che chiede il finanziamento dichiara di essere iscritta nell’elenco di cui all’articolo 8 del regolamento dell’Autorità e si impegna a comunicare alla banca l’eventuale revoca o sospensione del rating intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione.

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