Polizze catastrofali obbligatorie: una riflessione sui beni esclusi
Il riferimento al Codice civile e agli schemi di bilancio contenuto nel decreto attuativo 30 gennaio 2025 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla GU del 27 febbraio 2025, permette di richiamare il principio contabile OIC 16 sulle immobilizzazioni materiali, che distingue tra fabbricati strumentali e non strumentali.
I fabbricati strumentali includono, ad esempio, silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, edifici ad uso amministrativo, commerciale, uffici e negozi. Al contrario, i fabbricati non strumentali comprendono immobili destinati a usi diversi dall’attività d’impresa, come abitazioni, strutture termali, impianti sportivi, stabilimenti balneari, edifici terapeutici, collegi, colonie, asili nido e scuole materne.
In base a tale interpretazione, resterebbero pertanto esclusi dall’applicazione normativa tutti quei fabbricati che non sono strumentali per l’attività della società ancorché rappresentanti un investimento (quali, ad esempio, gli immobili ad uso abitativo) benché l’accezione del termine «impiegati», utilizzata dal legislatore, in alcuni casi potrebbe anche includerli (ad esempio, quelli a uso foresteria).
Parrebbero altresì escluse dall’ambito applicativo anche le rimanenze, facente parte dell’attivo circolante.
Infine, risulterebbero esclusi dall’ambito di applicazione i veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa. Nella definizione di “impianti e macchinari”, infatti, non sono i citati i veicoli iscritti al Pra, ove non assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi catastrofali.