27 Dicembre 2021

Obbligo vaccinale e Green Pass: le novità del decreto attuativo del 17.12.2021

Con la presente newsletter analizziamo il DPCM del 17 dicembre 2021 con cui sono state attuate le più recenti novità legislative in materia di obbligo vaccinale e di Green Pass e a cui il Garante della Privacy, con provvedimento d’urgenza del 13 dicembre 2021, ha espresso parere favorevole.

Aspetti generali dell’obbligo vaccinale

Il tema principale oggetto del nuovo DPCM e del relativo parere del Garante è l’obbligo vaccinale, che ai sensi del DL n. 172 del 26 novembre 2021 è stato esteso ad ulteriori categorie di lavoratori (in particolare si evidenziano il personale delle scuole e delle strutture sanitarie), per i quali la vaccinazione è divenuta un requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative e la cui verifica è rimessa ai datori, ai responsabili delle istituzioni e ai dirigenti scolastici. Nel citato DL viene specificato che l’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende la dose di richiamo.

Il Garante ribadisce che, ad eccezione delle categorie soggette ad obbligo vaccinale, il datore non è legittimato a trattare i dati personali relativi alla vaccinazione, né è consentito di far derivare alcuna conseguenza (positiva o negativa) in relazione alla scelta del lavoratore in tema di vaccinazione.

Il Garante evidenzia poi la necessità che la verifica dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale sia mantenuta distinta dalla verifica del possesso della certificazione verde per l’accesso ai luoghi di lavoro, poiché le due verifiche hanno finalità diverse, seppur complementari: la prima verte su di un requisito dello svolgimento dell’attività lavorativa, la seconda è preposta alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. A questo proposito il Garante sottolinea la necessità che il quadro normativo assicuri, anche attraverso idonee misure tecniche ed organizzative, la proficua distinzione dei due tipi di controllo.

In generale poi il Garante sottolinea come il nuovo DPCM sia stato elaborato considerando una serie di misure a tutela degli interessati, che non devono essere mai dimenticate: (i) la corretta individuazione dei ruoli (i soggetti tenuti ad effettuare i controlli e il Ministero della salute sono ritenuti titolari del trattamento, mentre tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo di verifica sono responsabili esterni del trattamento); (ii) la consegna di idonea informativa agli interessati; (iii) la nomina e la formazione del personale addetto ai controlli; (iv) l’adozione di misure tecniche e organizzative per proteggere i dati degli interessati.

Modalità di verifica dell’obbligo vaccinale

Con riguardo alle modalità di verifica dell’obbligo vaccinale, il nuovo DPCM prevede che con riferimento ad una serie di categorie di lavoratori il datore di lavoro possa richiedere al Ministero della Salute di ricevere degli strumenti per la verifica automatizzata dello stato vaccinale. In particolare, tale modalità può essere utilizzata:

– mediante il Portale istituzionale INPS, con riferimento ai lavoratori subordinati e a quelli che prestano la propria attività lavorativa sulla base di contratti esterni nelle residenze sanitarie e nelle altre strutture assimilate, al personale delle strutture sanitarie, al personale delle scuole non statali;

– mediante la piattaforma NoiPA, con riferimento al personale delle pubbliche amministrazioni soggetto all’obbligo;

– mediante il SIDI per il personale delle scuole statali;

– mediante i sistemi informativi delle Federazioni nazionali degli Ordini degli esercenti professioni sanitarie, per gli esercenti le professioni sanitarie.

Tali strumenti implicano che, successivamente alla prima verifica (una tantum) della vaccinazione, in caso di variazione dello stato vaccinale dell’interessato, i soggetti autorizzati alle verifiche siano informati di tale circostanza mediante e-mail. La comunicazione assicura al contempo la semplificazione del processo di verifica e il trattamento di dati aggiornati al ricorrere di determinate condizioni (termine del periodo di copertura vaccinale, termine del periodo di esenzione dalla vaccinazione, vaccinazioni non in regola).

Per i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato, attività lavorativa nelle strutture sanitarie, residenziali, socio-assistenziali e assimilate, nonché per tutti i lavoratori nelle more dell’aggiornamento dei sistemi digitali ad un’accertata variazione dello stato vaccinale, il nuovo DPCM prevede che la verifica sia effettuata mediante esibizione dei certificati rilasciati, in formato cartaceo o digitale, delle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Precisazioni sul controllo del Green Pass

Il nuovo DPCM introduce anche misure relative alle novità legislative intervenute in materia di certificazioni verdi.

Anzitutto, con riferimento alle modalità di verifica del c.d. “Super green pass”, il provvedimento del 17 dicembre ribadisce la necessità di utilizzare l’app VerificaC19 e le altre soluzioni da essa derivate; il Garante ribadisce che i soggetti adibiti ai controlli debbano essere istruiti circa la necessità di utilizzare la modalità di verifica “rafforzata” solo nei casi necessari, e sottolinea l’opportunità di rendere chiaro anche all’interessato, tramite appositi accorgimenti apportati nell’app, se lo stesso sia momentaneamente soggetto ad una verifica “base” o “rafforzata”.

Nel DPCM in commento viene anche affrontato il tema della revoca della certificazione verde in caso di sopravvenuta positività o acquisizione fraudolenta del green pass, istituto già presente nel DPCM del 17 giugno 2021 ma ancora mai attuato; ai sensi delle nuove disposizioni, verrà attivato un flusso informativo tra il sistema sanitario e gli uffici governativi di modo che i Green Pass “revocati” non siano più riconosciuti come validi al momento della verifica con l’app VerificaC19.

Infine, l’art. 1, lett. g), del DPCM del 17 dicembre 2021 precisa che, nel caso in cui il lavoratore abbia consegnato al datore di lavoro copia del proprio Green Pass, il datore debba comunque provvedere alla regolare verifica della validità di tale certificazione tramite scansione mediante l’app VerificaC19 o con le modalità automatizzate garantite dalla Piattaforma nazionale-DGC. Il Garante, pur accogliendo positivamente tale previsione, ribadisce i gravi rischi per gli interessati in relazione all’acquisizione e conservazione della certificazione verde da parte del datore di lavoro, sottolineando che il trattamento deve in ogni caso essere limitato alla sola finalità di verifica della perdurante validità della stessa, nel rispetto del principio di limitazione delle finalità del trattamento. In proposito di consegna del Green Pass, si ricorda che Confindustria, nella Nota di aggiornamento del 22 novembre 2°21, ha affermato che i datori di lavoro possono rifiutarsi di accettare copia del Green Pass, qualora la raccolta non semplifichi, ma anzi complichi, le verifiche in azienda.

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