05 Marzo 2025

Nuovo regolamento europeo sugli imballaggi (Reg. UE 2025/40): una guida per le imprese.

Il 22 gennaio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il nuovo regolamento UE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (packaging and packaging waste regulation- PPWR) con l’obiettivo di aumentare la sostenibilità del settore.

Il regolamento è molto corposo – consta ben di 71 articoli, 12 allegati e 188 considerando – e introduce una disciplina molto specifica per i diversi operatori economici e i loro relativi obblighi. Il presente contributo ha lo scopo di fornire una vista d’insieme sui principali obblighi e sulla struttura della normativa.

Con riferimento, in primis, all’ambito di applicazione del regolamento, si precisa che lo stesso si applica a tutti i tipi di imballaggi, a prescindere dal materiale utilizzato e a prescindere dal contesto in cui essi sono utilizzati. Di conseguenza, a partire dall’entrata in vigore del regolamento, prevista al 12 agosto 2026, un imballaggio potrà essere immesso sul mercato interno solo se è conforme alle prescrizioni del regolamento.

1. Gli imballaggi sostenibili

La prima sezione è dedicata alle prescrizioni che un imballaggio deve rispettare per essere considerato sostenibile e, in definitiva, per poter circolare sul mercato interno. In particolare, gli imballaggi:

  • dovranno essere fabbricati in modo da ridurre al minimo la concentrazione di sostanze che “destano preoccupazione”, quali i PFAS (art. 5);
  • dovranno essere riciclabili, ossia in modo tale che le materie risultanti siano di qualità tali da poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime di cui è composto e che, quando oggetto di raccolta differenziata, non comprometta la riciclabilità degli altri rifiuti (art. 6);
  • per quelli fabbricati in plastica, avere un contenuto minimo di materiali riciclato, con percentuali che variano in base al tipo di imballaggio diverse al 2030 ed al 2040 (art. 7);
  • entro il 2030, essere concepiti in modo tale che il peso ed il volume siano ridotti al minimo necessario per garantire la funzionalità a cui sono destinati (art. 10).

Particolare attenzione viene altresì data all’etichettatura dell’imballaggio (art. 12). A partire dal 2028 gli imballaggi dovranno avere un’etichetta armonizzata contenente le informazioni di cui è composto al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori finali nel momento del riciclo. Viene inoltre prevista la possibilità di inserire un QR-code in aggiunta all’etichetta per comunicare informazioni ulteriori rispetto a quelle presenti nell’etichetta.

2. Gli obblighi per gli operatori economici che producono, importano o distribuiscono imballaggi.

Il capo IV del Regolamento (art. 15 ss.) disciplina gli obblighi per gli operatori economici attivi nella filiera degli imballaggi. In particolare, il regolamento prevede obblighi per:

  • I fabbricanti (art. 15). Chi fabbrica imballaggi, oltre ad essere tenuto al rispetto delle disposizioni sin qui riportate, è tenuto a seguire la “procedura di conformità” prima dell’immissione sul mercato interno di un nuovo imballaggio: in particolare il fabbricante è tenuto ad attestare sotto la propria responsabilità il rispetto degli obblighi del regolamento e a consegnare alle autorità nazionali una dichiarazione scritta di conformità. Inoltre, i fabbricanti sono tenuti ad apporre sull’imballaggio un numero di serie (o altro elemento equivalente) che consenta l’identificazione del prodotto e un QR-code dal quale è possibile risalire all’identità del produttore e ottenere un contatto per lo stesso.  
  • Gli importatori (art. 18). Gli importatori potranno immettere sul mercato solamente imballaggi conformi alle prescrizioni del regolamento; inoltre, saranno tenuti a verificare sia che il fabbricante abbia eseguito la procedura di conformità, sia che l’imballaggio contenga le informazioni richieste dal regolamento (in particolare identificazione del prodotto e contatto del produttore). Anche gli importatori sono tenuti a riportare sull’imballaggio la propria denominazione commerciale registrata e le informazioni di contatto.
  • I distributori (art. 19). I soggetti, diversi dal fabbricante o dall’importatore, che mettono un imballaggio a disposizione sul mercato sono tenuti a verificare che: (i) il produttore sia iscritto al registro dei produttori; (ii) l’imballaggio sia etichettato conformemente all’art. 12 e (iii) sia il fabbricante che l’importatore abbiano apposto le informazioni richieste. Si precisa che per “messa a disposizione” di un imballaggio si intende la semplice fornitura di un imballaggio vuoto o contente un prodotto per la distribuzione, consumo o uso nell’ambito di un’attività commerciale. Pertanto, anche gli operatori economici che si limitano ad utilizzare imballaggi per la consegna dei loro prodotti saranno tenuti ad adeguarsi alle previsioni e agli obblighi previsti dal PPWR.

3. Obblighi per gli operatori economici di ridurre gli imballaggi e i rifiuti di imballaggi.

Il capo V del regolamento disciplina una serie di obblighi rivolti agli operatori economici volti a ridurre in modo consistente i possibili imballaggi utilizzabili.

A differenze di quanto visto sin ora, gli obblighi in esame sono disciplinati in base alla tipologia di imballaggio. A titolo esemplificativo si segnala che:

  • a partire dal 2030 tutta una serie di imballaggi in plastica monouso – quali quelli utilizzati per prodotti ortofrutticolo per meno di 1.5 kg; piatti e bicchieri nel mondo della ristorazione e del catering; contenitori di salse per condimenti nel settore alberghiero; imballaggi per cosmetici e prodotti per l’igiene per il settore ricettivo – saranno vietati;
  • a partire dal 2030, gli operatori che utilizzano imballaggi per il trasporto o per il commercio elettronico dovranno garantire che la proporzione dello spazio vuoto massimo nell’imballaggio e prodotto, espressa in percentuale, non superi il 50 % (art. 24);
  • gli operatori che offrono la possibilità di acquistare prodotti mediante ricarica (art. 28) saranno tenuti a comunicare agli utilizzatori una serie di informazioni relative ai tipi di contenitori utilizzabili e alle norme igieniche da rispettare. Inoltre, a decorrere dal 2030 i distributori finali con una superficie di vendita superiore a 400 m2 dovranno destinare il 10 % di tale superficie di vendita alle stazioni di ricarica per i prodotti alimentari e non.
  • a partire dal 2030 gli operatori che utilizzano pallet, scatole di plastica pieghevoli, scatole, vassoi, casse di plastica, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa, secchi, fusti e taniche provvedono affinché almeno il 40 % in totale di tali imballaggi sia costituito da imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo. Tale percentuale dovrà essere pari al 70% a partire dal 2040 (art. 29).

4. Registro dei produttori e la responsabilità estesa del produttore

Tra gli oneri relativi ai produttori di imballaggi da segnalare vi sono le previsioni contenute negli artt. 44 ss. relative alla responsabilità estesa del produttore.

In base all’art. 44 i produttori, nel momento in cui mettono a disposizione per la prima volta un imballaggio, prodotti imballati o disimballano prodotti senza esserne utilizzatori finali sono tenuti ad iscriversi al registro dei produttori dello stato membro interessato.

Inoltre, i produttori sono soggetti alla responsabilità estesa del produttore (EPR, Extended Producer Responsibility) ai sensi dell’art. 8 –bis direttiva 2008/98.

Da ultimo si precisa che il regolamento non prevede direttamente sanzioni in caso di violazioni delle nuove disposizioni, ma demanda l’adozione delle stesse agli stati membri che sono tenuti a stabilirle entro il 12 febbraio 2027.

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Archivio news