Nuovi indicatori UIF: strumenti utili anche ai sensi del d.lgs. 231/2001
Dal 01.01.2024 entreranno in vigore i nuovi indicatori UIF utili per l’individuazione di operazioni sospette in tema di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Nonostante gli indicatori di anomalia siano espressamente previsti quali strumenti di supporto nell’esecuzione delle verifiche di cui al d.lgs. 231/2007 da parte dei relativi destinatari, ivi tassativamente individuati, tali indicatori rappresentano anche un importante strumento per le attività di verifica dell’OdV di cui al d.lgs. 231/2001.
Gli indicatori, infatti, consentono di analizzare alcuni aspetti estremamente rilevanti anche in ottica di prevenzione del rischio di reato di cui al d.lgs. 231/2001 e di verifica dell’efficace attuazione del MOGC.
1. Indicatori di anomalia: cosa sono?
Nell’ottica di prevenire la commissione dei reati di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il legislatore ha richiesto ad una serie di soggetti -tassativamente individuati nel d.lgs. 231/2007- una collaborazione attiva volta ad individuare, analizzare e, successivamente, a denunciare le operazioni sospette alle autorità competenti.
Al fine di supportare i soggetti competenti nell’individuazione e nell’analisi delle operazioni sospette, e al fine di assicurare un’applicazione omogenea della normativa, l’Unità di Informazione Finanziaria[1] ha elaborato i c.d. Indicatori di anomalia (o indicatori UIF) quali indicatori che, se rilevati nel caso concreto, potrebbero fungere quale alert di un’operazione sospetta.
Ogni indicatore è costituito da più sub-indici quali esemplificazioni di situazioni concrete che possono essere riscontrate nel singolo caso da parte del soggetto che esegue la verifica. I sub-indici e gli indicatori nascono da una casistica creata dall’UIF nel corso degli anni sulla scorta delle norme del patrimonio informativo ricevuto dalla stessa struttura nazionale da parte degli esecutori delle verifiche.
È tuttavia bene precisare che i soggetti competenti dovranno in ogni caso contestualizzare e valutare singolarmente ogni situazione analizzata, poiché il rilievo di uno o più indicatori nell’operatività oggetto di indagine, non prova l’esecuzione di un’operazione sospetta; allo stesso modo la totale assenza di qualunque indicatore nella situazione analizzata non esclude necessariamente l’esecuzione di tale operazione sospetta[2].
Gli indicatori di anomalia sono strumenti in continua evoluzione e l’elenco dei relativi sub-indici non è mai esaustivo; l’UIF, infatti, periodicamente pubblica e aggiorna gli appositi Quaderni con lo scopo di fornire elementi di conoscenza sempre più specifici.
2. Le novità introdotte dal provvedimento del 12.05.2023
Con il provvedimento del 12.05.2023, che diventerà operativo a partire dal 01.01.2024[3], l’UIF ha introdotto nuovi indicatori di anomalia che, a differenza di quelli attuali, non sono suddivisi per categorie di destinatari, ma si distribuiscono in tre sezioni tutte astrattamente rilevanti per tutti i destinatari del provvedimento.
Conseguentemente, ogni indicatore troverà o meno applicazione nel caso concreto a seconda dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita l’operatività.
A titolo esemplificativo, gli indicatori sono così suddivisi:
SEZIONE A – contiene degli indici relativi ad anomalie connesse al profilo soggettivo del soggetto cui è riferita l’operatività[4];
SEZIONE B – contiene indici relativi ad anomalie connesse al profilo oggettivo del soggetto cui è riferita l’operatività[5];
SEZIONE C – contiene indici relativi al compimento di operazioni sospette in tema di finanziamento del terrorismo.
3. La rilevanza degli Indicatori di anomalia ai sensi del d.lgs. 231/2001
Come anticipato, gli indicatori di anomalia possono rappresentare un importante strumento anche per le attività di verifica dell’OdV ai sensi del d.lgs. 231/2001; tale connessione è riscontrabile alla luce del fatto che gli indicatori sono strumenti che richiedono di porre l’attenzione su alcuni aspetti delicati e strettamente connessi al rischio di compimento di reati.
In questo senso, l’assenza di anomalie all’interno della società oggetto di verifica da parte dell’OdV può rappresentare un elemento positivo quale assenza di circostanze sospette di commissione di reati presupposto ai sensi del d.lgs. 231/2001. Diversamente, l’individuazione di operatività associabili a quelle contenute negli indicatori potrebbe costituire un alert di non corretta applicazione del MOGC.
Tra tutti gli indicatori, sicuramente, sono quelli di cui alla sezione B ad assumere maggior rilievo per le verifiche dell’OdV. In particolare, gli indicatori nn. 20 e 21 (i quali pongono in rilievo rispettivamente le anomalie in ambito fiscale-societario e in tema di revisione legale) contengono una serie di sub-indici estremamente rilevanti per le attività di controllo dell’OdV.
Tra questi, per esempio, troviamo: l’emissione di fatture non coerenti con l’attività svolta, il trasferimento di beni e servizi a prezzi diversi da quelli di mercato, un’incoerenza della documentazione a corredo delle fatture, l’esecuzione di pagamenti non tracciabili; oppure, in tema di revisione legale, il mutamento continuo dei criteri di valutazione di beni o servizi senza motivazione, la presenza di valori palesemente difformi rispetto all’operatività del soggetto nella documentazione contabile.
Tali indici rappresentano un concreto strumento quantomeno per verificare l’assenza dei reati presupposto di cui agli artt. 24,24-bis, 24-ter, 25, 25-ter, 25-octies, 25-octies.1,25-quinquiesdecies e 25-sexiexdecies del d.lgs. 231/2001.
Tra le attività di maggior rilievo che l’OdV deve porre in essere al fine di verificare l’assenza della commissione di reati presupposto, assicurando contestualmente l’efficace attuazione del MOGC, vi è una corretta e completa acquisizione dei flussi informativi.
Periodicamente l’Organismo di Vigilanza dovrà infatti acquisire informazioni dai responsabili di funzione della società oggetto di verifica, ponendo l’attenzione sugli aspetti operativi maggiormente rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001, i quali potranno essere più facilmente individuati mediante gli indicatori UIF[6].
In ogni caso, un’attenta analisi degli Indicatori UIF può sicuramente fornire anche una lettura utile alla costruzione del MOGC. Una volta eseguita la mappatura delle aree a rischio rilevate nel singolo caso, gli indicatori possono essere impiegati al fine di strutturare in società dei presidi tali da non consentire di dar luogo alla configurazione delle anomalie.
[1] L’UIF è la struttura nazionale incaricata di ricevere e di richiedere ai soggetti obbligati ai sensi del d.lgs. 231/2007, di analizzare e comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che, conseguentemente, si occupa di elaborare gli indicatori di anomalia.
[2] I destinatari degli obblighi di verifica non devono segnalare ogni situazione in cui venga riscontrata la presenza di un indicatore, ma devono contestualizzare l’anomalia nel caso specifico. La presenza di tali alert ha anche lo scopo di evitare delle segnalazioni inutili.
[3] La ratio dell’efficacia differita del provvedimento è quella di consentirne la massima diffusione prima della relativa operatività; sino a gennaio 2024 rimarranno quindi operativi gli indicatori UIF attuali che si diversificano per destinatario.
[4] Le anomalie connesse al profilo soggettivo sono per esempio: anomalie legate al comportamento del soggetto cui è riferita l’operatività (il soggetto rende o ha reso false informazioni, tiene o ha tenuto dei comportamenti non coerenti rispetto al suo ambito di operatività, è coinvolto in procedimenti penali); il soggetto risiede in aree geografiche a rischio molto elevato, è un soggetto politicamente esposto, nell’ambito di operatività sono presenti anche soggetti che, pur non essendo politicamente esposti, rivestono ruoli apicali in enti pubblici o con finalità pubblica.
[5] Le anomalie connesse al profilo oggettivo sono per esempio: operatività incoerenti con il profilo del soggetto oppure il frequente e ingiustificato impiego dello strumento del trust o l’esecuzione di attività in aree geografiche a rischio, operatività anomale in ambito fiscale-societario, operatività anomale in tema di revisione legale.
[6] Quantomeno con riferimento alle seguenti aree a rischio: (i) gestione adempimenti contabili, societari e fiscali; (ii) logistica; (iii) ciclo attivo e passivo; (iv) gestione finanziaria; (v) rapporti con la p.a.