L’organizzazione del lavoro agile alla luce dei recenti provvedimenti normativi
Anche in questa seconda parte dell’anno il lavoro agile (il cui riferimento normativo resta la Legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” (GU n.135 del 13-6-2017) si conferma uno degli strumenti utilizzati dal Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria.
Tale lettura trova conferma anche nella più recente produzione normativa emergenziale.
Cominciamo con il premettere che, attraverso il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (20G00144) (GU n.248 del 7-10-2020)” il Governo ha deciso di prorogare lo stato di emergenza sino al prossimo 31 gennaio 2021.
Per quanto riguarda lo smart working, invece, l’art. 1, comma III, lettera a) del citato decreto – intervenendo sull’articolo 1, comma III, del D.L. 30 luglio 2020, n. 83, che modifica l’articolo 90 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – sposta al 31 dicembre 2020 il termine ultimo di accesso allo smart working sulla base della procedura semplificata, così come dettagliata nel decreto da ultimo citato.
A quest’ultimo provvedimento non ha fatto seguito, nel recentissimo D.p.c.m. 13 ottobre 2020, l’ulteriore semplificazione – invero non necessaria – di cui si è discusso negli ultimi giorni, sull’onda dell’intensificata carica pandemica del virus COVID-19.
Tuttavia, per quanto di nostro interesse, registriamo che, al punto ll) dell’art. 1:
“In ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 m come principali misure di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;”
A ciò si aggiunga che nel D.p.c.m. 18 ottobre 2020 così leggiamo: “nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”.
Oltre a raccomandare dunque l’utilizzo dello strumento del lavoro agile, nel settore privato il Governo raccomanda fortemente lo svolgimento di tutte le riunioni in modalità a distanza.
Tale raccomandazione dovrà essere tenuta in debita considerazione dai datori di lavoro privati anche nell’ottica del rispetto dei protocolli per il contrasto ed il contenimento del virus Covid-19.