12 Novembre 2020

La responsabilità del liquidatore negligente nelle società di capitali

Con la presente commentiamo la sentenza n. 5317 del 24 luglio 2020 della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli, concernente la responsabilità del liquidatore negligente nei confronti dei creditori sociali.

Nel caso di specie, gli attori, in qualità di creditori di una società estinta a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese, avevano esperito l’azione prevista dall’art. 2495 c.c. nei confronti del convenuto sia in qualità di socio che di liquidatore.

Tale disposizione garantisce ai creditori sociali, i quali non sono legittimati né a partecipare al procedimento di liquidazione, né a impugnare il bilancio di liquidazione, una tutela ex post volta ad arginare gli effetti di un’attività liquidatoria “impropria”, che abbia destinato somme ai soci nonostante la presenza di crediti non ancora soddisfatti. 

Con riguardo alla responsabilità dei soci, al di là delle considerazioni sulla natura dell’azione contro gli stessi, la quale discende, come ricordato dal giudice campano, dal rapporto fondante il credito azionato, e sulla conseguente attribuzione dell’onere della prova, occorre precisare che questi rispondo solamente nei limiti di quanto ricevuto da ciascuno in base al bilancio finale di liquidazione. Ne consegue che, in assenza di un residuo attivo ripartito, in concreto l’azione ex art. 2495 c.c. nei confronti dei soci non sarà esperibile.

Diversa è invece la posizione del liquidatore, ricostruita dal c.d. “Tribunale delle Imprese” di Napoli con lucidità e chiarezza alla luce delle disposizioni codicistiche e della più recente giurisprudenza di legittimità. La responsabilità di tale figura ricalca quella degli amministratori ex art. 2489 c.c., e dunque il sindacato del Giudice, in ossequio al principio del business judgment rule, non può riguardare il merito delle scelte gestionali, bensì deve indagare la diligenza adottata dal soggetto in relazione all’incarico eseguito, in tal caso quello del liquidatore. 

In tale quadro normativo, qualora venga dimostrato che il liquidatore abbia eseguito durante il suo incarico pagamenti in violazione del principio della par condicio creditorum, e dunque senza la diligenza ad esso richiesta, ove il patrimonio sia poi risultato insufficiente a soddisfare alcuni creditori sociali, come nel caso di specie, il liquidatore sarà liberato da responsabilità solo se prova che l’azzeramento della massa attiva non sia riferibile alla condotta dallo stesso assunta in danno del singolo creditore.

Ai sensi di tale principio di diritto, con la pronuncia in commento è stata accolta la richiesta attorea ed è stato condannato il “socio-liquidatore” al pagamento dell’intero debito sociale, comprensivo di interessi, poiché il liquidatore negligente, al contrario dei soci, non gode di alcun limite alla propria responsabilità ex art. 2495 c.c.

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