La responsabilità degli amministratori tra delega di funzioni e procura endoconsiliare in ambito di sicurezza sul lavoro
In conseguenza dell’infortunio mortale di un lavoratore, con la sentenza n. 40682/2024, la Corte di cassazione ha affermato la responsabilità penale dell’intero Consiglio di amministrazione (C.d.A.) di una società, ancorché sussistessero tanto una delega di funzioni ex art. 16 D.lgs. n. 81/2008 quanto una delega gestoria ex art. 2381 c.c. in materia di salute e sicurezza.
Secondo la pronuncia della Corte, anche in presenza di deleghe di cui sopra, i membri del Consiglio di amministrazione (C.d.A.) della società possono essere ritenuti responsabili per violazione del dovere di vigilanza, qualora l’evento dannoso verificatosi sia la concretizzazione della totale carenza di effettiva procedimentalizzazione dell’attività produttiva come politica aziendale e quindi deliberatamente volta a subordinare le esigenze della sicurezza rispetto al profitto.
Nel caso di specie, l’infortunio mortale ha avuto luogo mentre un prestatore di lavoro stava eseguendo il getto di calcestruzzo tra una vasca di contenimento delle acque e nove lastre prefabbricate precedentemente installate dalla società in questione, a motivo del distacco e rovesciamento di una di queste che ha travolto il soggetto.
La pronuncia in esame risulta di fondamentale importanza per due ragioni. In primis, essa contribuisce a delineare le caratteristiche di un’organizzazione aziendale ritenuta affetta da gravi carenze – quale modello di comportamento a cui non uniformarsi – e, in secundis, offre una sinottica disamina degli istituti della delega di funzioni ex art. 16 D.lgs. n. 81/2008 e della delega gestoria ex art. 2381 c.c.
1. La rilevanza dell’organizzazione
Per ciò che concerne il primo aspetto, la Suprema Corte ha rilevato una serie di indicatori ritenuti rappresentativi di un’organizzazione aziendale volta a privilegiare le esigenze del profitto a scapito delle esigenze di salute e sicurezza. Tali vizi organizzativi sono stati ritenuti tali da investire concretamente l’intero processo produttivo, mettendo in rilievo una totale carenza di procedimentalizzazione dell’attività produttiva della società.
Anzitutto è stata riscontrata la natura fittizia della procedura di controllo di effettiva idoneità tecnica dei prefabbricati.
Tale controllo, infatti, era sostanzialmente fittizio e solo astrattamente bifasico (i.e. da svolgersi prima e dopo la realizzazione dei prefabbricati), dal momento che questo era di prassi preordinatamente omesso. Addirittura, è stato rilevato che i certificati di conformità (attestanti l’assenza di rischio di ribaltamento) erano abitualmente predisposti e controfirmati ancor prima della produzione dei manufatti, in assenza di alcuna effettiva verifica del prodotto.
In secondo luogo, è stato accertato che anche il controllo solo visivo era meramente occasionale e rimesso all’iniziativa spontanea dei lavoratori dipendenti; tale prassi è stata qualificata dalla Suprema Corte come il frutto di una chiara politica aziendale, alla quale gli operai avrebbero dovuto volenti o nolenti conformarsi.
Infine, la Corte ha messo in rilievo anche gravi carenze del c.d. Piano Operativo di Sicurezza elaborato dalla società per l’esecuzione dei lavori, in quanto lo stesso deficitava di indicazioni chiare relative alla posa in opera dei prefabbricati e alla corretta procedura di monitoraggio dell’operazione allo scopo di evitarne il ribaltamento.
Tutti questi indicatori sono stati ritenuti dalla Suprema Corte espressione di una politica aziendale in contrasto con le esigenze di tutela dei lavoratori nell’ambito della salute e sicurezza.
2. Le deleghe e le responsabilità dei singoli
D’altro canto, la pronuncia in esame assume rilevanza anche a motivo del fatto che la Corte di Cassazione compie un’accurata analisi comparativa della disciplina della delega di funzioni ex art. 16 D.lgs. n. 81/2008 e di quella gestoria, anche conosciuta come procura endoconsiliare, di cui all’art. 2381 c.c.
In particolare, viene rilevato che la delega di funzioni è lo strumento mediante il quale il datore di lavoro trasferisce poteri e responsabilità connessi al proprio ruolo ad un altro soggetto, il quale ne viene investito a titolo derivativo. A motivo di ciò, sono previste dalla legge una serie di guarentigie inerenti all’operazione, che si estrinsecano in limiti e condizioni, quali l’accettazione per iscritto della delega, il possesso di requisiti di professionalità ed esperienza del delegato, nonché l’attribuzione in concreto al medesimo di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo (su tutti, l’autonomia di spesa) richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
Con riguardo, invece, agli obblighi di vigilanza, grava sul datore di lavoro delegante l’obbligo di sorvegliare il corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Pertanto, il soggetto delegante ben potrà essere chiamato a rispondere di eventuali illeciti in caso di culpa in eligendo o di culpa in vigilando, dovendo dunque, la vigilanza riguardare non tanto il merito delle singole scelte, quanto piuttosto il complessivo adempimento del compito di protezione e controllo affidato al delegato.
Per converso, la delega gestoria o procura endoconsiliare ex art. 2381 c.c. consiste nell’assegnazione di attribuzioni proprie del C.d.A. ad uno o più dei suoi componenti ovvero ad un comitato esecutivo.
Pertanto, a differenza della delega di funzioni, la delega gestoria consente di concentrare i poteri decisionali e di spesa connessi alla funzione datoriale facente capo alla totalità dei membri del C.d.A., solo in capo ad alcuni componenti del C.d.A. medesimo; ciò con la precisazione che i delegati, al momento del perfezionamento della delega, sono già investiti ex ante da determinati poteri e responsabilità.
Infatti, fra soggetti che sono a titolo originario titolari della posizione di datore di lavoro non è possibile il trasferimento della funzione, ma soltanto l’adozione di un modello organizzativo, tale per cui taluni poteri decisionali e di spesa vengono affidati alla gestione di alcuni tra i datori.
La Corte di cassazione ha riconosciuto, inoltre, che a seguito della delega gestoria l’obbligo di adottare le misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro osservanza si trasferisce dal C.d.A. al delegato, permanendo in capo al consiglio stesso solamente residui doveri di controllo sul generale andamento della gestione e poteri di intervento sostitutivo.
A motivo della concentrazione dell’esercizio dei poteri in capo ad una figura che già è datore di lavoro, in capo ai deleganti sorge non solo un dovere di costante verifica dell’assetto organizzativo generale sulla base del flusso informativo, ma anche un potere-dovere di intervento. Nello specifico, tale situazione giuridica può estrinsecarsi tanto nell’impartire direttive quanto nell’avocare a sé determinate operazioni, qualora gli stessi vengano a conoscenza della verificazione di fatti potenzialmente pregiudizievoli. E, dunque, il mancato adempimento di questi obblighi comporta inevitabilmente, come nel caso in esame, la responsabilità di tutti i membri del C.d.A.
3. Conclusioni
In conclusione, la totalità dei membri del C.d.A. non è esente da responsabilità, ancorché sussistano valide deleghe ex art. 16 D.lgs. n. 81/2008 e art. 2381 c.c., qualora gravi carenze caratterizzino l’organizzazione e la procedimentalizzazione dell’attività produttiva della società.
Pertanto, anche alla luce della pronuncia in esame, si consiglia un’attenta e scrupolosa redazione di piani, regolamenti e procedimenti interni, atti a ridurre al minimo i rischi derivanti dall’attività produttiva. Inoltre, e soprattutto, è necessario che i presidi adottati siano poi effettivamente adottati e rispettati.
A questo proposito è opportuno prevedere il coinvolgimento di più figure (oltre che un’adeguata separazione delle funzioni) al fine di assicurare il rispetto di tutti i presidi adottati.
Infine, è bene ribadire la necessità che gli stessi membri dell’organo amministrativo si premurino di esercitare tanto il proprio dovere di vigilanza, quanto soprattutto il potere di intervento (mediante impartizione di direttive e/o avocazione a sé di determinate operazioni), nel momento in cui vengano a conoscenza di fatti potenzialmente pregiudizievoli.