07 Maggio 2018

La Cassazione torna sul concetto di interesse o vantaggio ex d.lgs. 231/2001

Con la sentenza n. 16713 del 16.4.2018, attinente un caso di omicilio colposo conseguente ad un incidente sul lavoro, la Cassazione ribadisce i concetti già espressi dalle Sezioni Unite (sentenza n. 38343 del 24.4.2014) affermando innanzitutto che i due criteri di imputazione previsti dall’art. 5 del d.lgs. n. 231/2001, costituiti dall’interesse o dal vantaggio dell’ente, si “pongono in rapporto di alternatività come confermato dalla congiunzione disgiuntiva “o” presente nel testo della disposizione”. Secondariamente la Suprema Corte illustra che i concetti di interesse e vantaggio nei reati colposi di evento contenuti nel catalogo 231 – e quindi non solo quelli per violazioni di norme antinfortunistiche ma anche quelli ambientali – vanno riferiti non già all’evento, bensì solo alla condotta dell’ente essendo del tutto plausibile – e coerente con il sistema 231 – che l’agente violi consapevolmente le norme di cautela pur non volendo affatto il verificarsi dell’evento. Si ribadisce, inoltre, che i concetti di interesse e/o vantaggio vanno letti come risparmio di risorse economiche conseguente al mancato rispetto della normativa antinfortunistica e/o come incremento di produttività favorito dalla mancata osservanza dei precetti contenuti nel d.lgs. n. 81/2008.

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