Il Tribunale di Milano sul whistleblowing
Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 24/2023, che riconosce una tutela particolarmente stringente ai soggetti che segnalano illeciti verificatisi all’interno del proprio contesto lavorativo, anche la giurisprudenza mostra maggiore sensibilità nei confronti dei soggetti segnalanti.
È proprio in questa direzione che si colloca l’ordinanza del 20.08.2023 del Tribunale di Milano con cui viene concessa la tutela cautelare ad un whistleblower ai sensi dell’art. 700 c.p.c., mediante la presunzione della sussistenza del requisito del periculum in mora a fronte della prova dell’esistenza del fumus boni iuris.
Pur non ritenendo applicabile la disciplina di cui al d.lgs. 24/2023, il giudice ambrosiano si è dimostrato particolarmente sensibile nel riconoscere adeguata tutela ad un segnalante vittima di ritorsione da parte del datore di lavoro.
Vediamo nel dettaglio come si è svolta la vicenda.
IL FATTO
Il caso in questione riguarda un whistleblower dipendente di un’azienda di trasporti che, attraverso plurime segnalazioni, informava il proprio datore di lavoro dell’esistenza di una truffa orchestrata dal personale interno che si sostanziava nella stampa di titoli di viaggio non tracciati, la cui successiva vendita portava ad incassi indebiti da parte dei dipendenti. Tale denuncia coinvolgeva anche alcuni dirigenti aziendali.
Nei mesi successivi alla segnalazione il whistleblower risultava destinatario di diversi provvedimenti disciplinari e di denunce penali da parte del proprio datore di lavoro.
Il whistleblower agiva quindi innanzi al Consiglio di Disciplina dell’azienda di trasporto per vedere tutelate le proprie ragioni ma tale Consiglio: (i) confermava una destituzione dal servizio; (ii) derubricava un secondo provvedimento disciplinare da destituzione a sospensione per 10 giorni dalla retribuzione e dal servizio.
Il segnalante agiva quindi in giudizio innanzi al Tribunale di Milano, impugnando tali provvedimenti.
I PRINCIPI DI DIRITTO
Il lavoratore ricorrente invocava in via principale la tutela cautelare prevista dall’ art. 19, comma 4, D. Lgs. n. 24/2023 e in subordine quella prevista dall’art 700 c.p.c.
L’art 19, comma 4 del decreto legislativo 24/2023, in conformità alle previsioni contenute nella Direttiva Whistleblowing (Direttiva UE 2019/1937), ha lo scopo di tutelare il whistleblower che può essere vittima di ritorsioni e, pertanto, anticipa la soglia di protezione del segnalante in modo preventivo, non richiedendo la dimostrazione del requisito del “periculum in mora”.
Tale disciplina, tuttavia, non veniva applicata dal Tribunale di Milano alla vicenda in esame poiché l’art. 24 del d.lgs. 24/2023 espressamente prevede che la nuova disciplina del whistleblowing si applica solo ed esclusivamente alle segnalazioni e alle denunce presentate a decorrere dal 15 luglio 2023. Poiché tutte le segnalazioni del ricorrente erano antecedenti la data del 14 luglio 2023, il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile la domanda di tutela cautelare ai sensi dell’art. 19 comma 4 del d.lgs. 24/2023.
Il giudice ambrosiano si pronunciava quindi sulla residua istanza ex art. 700 c.p.c. analizzando la presenza dei requisiti fondanti tale ricorso quali il fumus boni iuris e il periculum in mora.
Verificata la presenza del fumus boni iuris, il Tribunale mostrava particolare sensibilità nei confronti del whistleblower quando utilizzava lo strumento della presunzione per riconoscere la presenza del requisito del periculum in mora.
In particolare, nella valutazione di tale requisito, il Tribunale di Milano, implicitamente facendo riferimento alle comuni esperienze (art. 115, comma 2, c.p.c.), presumeva la condizione di dissesto economico e di disagio psico-fisico del ricorrente basandosi su una serie di circostanze oggettive e molteplici, tra cui: (i) la percezione di un reddito medio; (ii) il coinvolgimento in una vicenda giudiziaria della durata di cinque anni e mezzo; (iii) la privazione del lavoro e della retribuzione per oltre quattro anni e mezzo; (iv) l’irrogazione di un precedente provvedimento di destituzione dal servizio accertato come illegittimo in sede giudiziaria.
Tali elementi sono stati considerati quali indizi importanti, precisi e coerenti che consentivano al giudice di stabilire, ai sensi degli articoli 2727 e 2729 c.c., la presenza di un danno imminente e irreparabile alla sfera patrimoniale e non patrimoniale del whistleblower.
CONCLUSIONI
Per la prima volta dall’entrata in vigore della nuova normativa in tema di whistleblowing, anche la giurisprudenza ha mostrato una nuova sensibilità nei confronti dei soggetti segnalanti, anche nel corso dell’attuazione di discipline normative che esulano dalla specifica attuazione del ricorso ai sensi del d.lgs. 24/2023, come il ricorso di cui all’art. 700 c.p.c.
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