06 Dicembre 2021

Il d. lgs. n. 170/2021: le modifiche al Codice del Consumo al tempo dei beni con elementi digitali

A partire dal 1° gennaio 2022 entreranno in vigore le modifiche apportate al Codice del Consumo dal Decreto legislativo n. 170 del 4 novembre 2021, con le quali si recepiscono le novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2019/771 in materia di contratti di vendita di beni. In particolare, vengono modificati gli articoli da 128 a 134, sostituiti dai nuovi articoli 128-135-septies.

La principale novità racchiusa nella normativa appena novellata sta nell’attenzione destinata dal legislatore al commercio elettronico e, in particolare, ai cc.dd. beni con elementi digitali la cui diffusione è in rapido aumento tra i consumatori.

Dal prossimo anno, la nuova normativa si applicherà a tutti i contratti di vendita, conclusi anche online, con i quali il venditore trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà dei beni al consumatore che ne paga o si impegna a pagare il prezzo. Con il termine “bene” dovranno intendersi tutti i beni mobili materiali, compresi i beni con elementi digitali, ossia qualsiasi bene materiale che incorpori, o sia interconnesso con, un contenuto o un servizio digitale.

Per contenuto digitale incorporato o interconnesso con un bene si può intendere qualsiasi dato prodotto e fornito in forma digitale, come file video, audio e musicali, giochi digitali, libri elettronici, pubblicazioni elettroniche, sistemi operativi, applicazioni e qualsiasi altro software. Il contenuto digitale può essere preinstallato al momento della conclusione del contratto di vendita o installato successivamente.

Tra i servizi digitali interconnessi con un bene possono figurare i servizi che consentono la creazione, la trasformazione o la memorizzazione di dati in formato digitale, nonché l’accesso a tali dati, quali i software come servizio offerti nell’ambiente di cloud computing, la fornitura continua di dati relativi al traffico in un sistema di navigazione oppure la fornitura continua di programmi di allenamento personalizzati nel caso di uno smartwatch.

Quando è dubbio se la fornitura di un contenuto o di un servizio digitale incorporato o interconnesso con il bene faccia parte del contratto di vendita, si presume che tale fornitura rientri nel contratto.

Nel seguito ci soffermiamo su alcune delle novità più rilevanti.

Conformità dei beni

Per quel che riguarda i requisiti di conformità, si rileva che non è intervenuta alcuna modifica del loro contenuto, il quale è rimasto sostanzialmente invariato. Di fatto, il nuovo testo dell’art. 129 si limita a rinnovare la suddivisione dei requisiti soggettivi e oggettivi di conformità dei beni.

Di rilievo, invece, sono le modifiche normative introdotte nell’ambito della tutela del consumatore, la quale viene rafforzata. Vale la pena notare, per esempio, che, a partire dal 1° gennaio 2022, qualora il bene oggetto del contratto di vendita non soddisfi i requisiti oggettivi di conformità, non sarà più sufficiente, ai fini dell’esclusione della responsabilità del venditore, eccepire la conoscenza del difetto da parte del consumatore o comunque la sua conoscibilità in base ad ordinaria diligenza bensì, sarà necessario dimostrare: i) che il consumatore è stato specificamente informato del fatto che il bene oggetto del contratto si discosta dai requisiti di conformità, e ii) che il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale difformità in sede di conclusione del contratto.

Il legislatore, poi, ha modificato i termini entro i quali il consumatore potrà eccepire i difetti di conformità eliminando l’obbligo per il consumatore di denunciare i suddetti vizi entro due mesi dalla loro scoperta; e, infine, esteso da sei mesi ad un anno dalla consegna del bene il periodo di presunzione di esistenza dei difetti già al momento della consegna.

I beni con elementi digitali: gli obblighi e la responsabilità del venditore

Le modifiche apportate dal legislatore al Codice del Consumo introducono, tra le altre, delle disposizioni che sanciscono nuovi obblighi informativi in capo al venditore in favore del consumatore.

Di fatto, dall’entrata in vigore della nuova normativa il venditore sarà obbligato a tenere informato il consumatore che acquista beni con elementi digitali, sulla disponibilità degli aggiornamenti, compresi quelli di sicurezza, necessari per mantenere la conformità di tali beni. L’obbligo sussiste in capo al venditore per tutto il periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, data la tipologia e la finalità del bene nonché la natura e i termini del contratto. Inoltre, sarà compito del venditore fornire al consumatore le istruzioni di installazione degli aggiornamenti ed informarlo sulle conseguenze in caso di mancata installazione.

Il venditore – oppure il fornitore dei contenuti digitali, nel caso di vendita dei beni con elementi digitali – risponde per i difetti di conformità derivanti dall’errata installazione del bene, se conseguente alla carenza di istruzioni di installazione fornite al consumatore.

Inoltre, va osservato che qualora il contratto di vendita preveda la fornitura continuativa del contenuto o del servizio digitale per un periodo di tempo, il venditore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità del contenuto o del servizio digitale che si verifica o si manifesta entro due anni dal momento della consegna del bene.

Diversamente, se il contratto prevede una fornitura continuativa per più di due anni, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità del contenuto o del servizio digitale che si verifica o manifesta nel periodo di fornitura previsto dal contratto.

In tali ipotesi, spetta al venditore provare che il contenuto digitale o il servizio digitale era conforme nei due anni successivi alla consegna o, a seconda dei casi, per tutta la durata del periodo di fornitura sancita dal contratto.

Inoltre, il venditore è responsabile per i difetti di conformità derivanti dall’errata installazione, se l’installazione stessa del bene è prevista nel contratto di vendita o se è stata eseguita in modo errato sotto la sua responsabilità.

I rimedi: la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto

La disciplina del diritto alla riparazione o sostituzione del bene, nonostante le modifiche intervenute nel Codice del Consumo, rimane sostanzialmente invariata. Ciò che, invece, viene modificato sono le norme sulla riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto di vendita.

Questi rimedi potranno essere invocati solo nei seguenti casi: i) quando il venditore non ha completato la riparazione o la sostituzione o, se applicabile, non ha portato a termine la riparazione o sostituzione entro un periodo di tempo ragionevole da quando il venditore è stato informato dal consumatore, riguardo al difetto di conformità, oppure quando il venditore ha rifiutato di ripristinare la conformità del bene; ii) quando permane un difetto di conformità, nonostante il tentativo del venditore di ripristinare la conformità del bene; iii) quando il difetto è grave a tal punto da giustificare la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto; iv) quando il venditore ha dichiarato, o è evidente dalle circostanze, che non ripristinerà la conformità del bene entro un termine ragionevole. In caso di lieve entità del difetto di conformità, invece, il consumatore non può risolvere il contratto e l’onere di provare l’entità del difetto ricade sul venditore.

Con il decreto legislativo n. 170/2021, infine, viene introdotta una nuova disposizione (art. 135-quater n. 3 del Codice del Consumo) riguardanti i contratti di vendita di più beni: se il difetto si riferisce solo ad uno o alcuni dei beni venduti ed è tale da giustificare la risoluzione del contratto per quanto riguarda i beni difettosi, il consumatore potrà richiedere la risoluzione del contratto anche in relazione agli altri beni, seppur conformi, qualora non sia ragionevolmente presumibile che il consumatore voglia mantenere la disponibilità solo dei beni non affetti da vizi.

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