17 Novembre 2021

Green Pass: in arrivo la possibilità di consegnarlo al datore di lavoro

In questi giorni è in discussione alla Camera dei Deputati il disegno di legge con cui il Senato della Repubblica, in data 11 novembre 2021, ha convertito in legge con modificazioni il D.L. 127 del 21 settembre 2021, con il quale è stato introdotto l’obbligo per tutti i lavoratori pubblici e privati di possedere valido Green Pass e di esibirlo all’ingresso dei luoghi di lavoro.

Prima di analizzare i pochi – ma rilevanti – emendamenti approvati dal Senato, occorre precisare che il D.L. 127/2021, già oggetto di una precedente newsletter di approfondimento a cui rimandiamo integralmente, deve essere convertito in legge entro il 20 novembre 2021. Nei prossimi giorni dunque, probabilmente già domani, la Camera provvederà all’approvazione definitiva dello stesso, che entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Le modifiche approvate dal Senato

La più importante novità introdotta nella nuova formulazione del testo è senza dubbio la possibilità per il lavoratore di chiedere volontariamente al datore di lavoro di consegnare allo stesso una copia del proprio Green Pass, con conseguente esonero del lavoratore dai controlli aziendali circa il possesso della certificazione fino alla scadenza della propria.

È dunque il lavoratore a dover richiedere la consegna del proprio Green Pass al datore di lavoro, e non viceversa.

Nel testo della legge di conversione approvato dal Senato è inoltre espressamente affermato il dovere del datore di lavoro di fornire ai dipendenti e collaboratori – e alle eventuali rappresentanze degli stessi – un’idonea informativa sulle modalità di controllo del Green Pass.

Viene precisato poi che qualora il certificato di un lavoratore scada in corso di prestazione lavorativa, la permanenza dello stesso sul luogo di lavoro è consentita fino al termine del turno di lavoro.

Ultima novità è la possibilità riconosciuta ai datori di lavoro di promuovere all’interno dell’azienda campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-SCARS-CoV-2, con l’obiettivo di garantire un livello sempre più elevato di copertura vaccinale.

I profili privacy della consegna di copia del Green Pass

La possibilità riconosciuta al lavoratore di consegnare una copia del proprio Green Pass al datore di lavoro, seppur su base volontaria, comporta inevitabilmente una seria riflessione sui profili privacy di tale operazione, anche e soprattutto in considerazione della linea finora tracciata – e ad oggi ancora seguita – dal Garante Privacy in materia di trattamento dei dati sanitari dei lavoratori.

La scelta governativa, esplicitamente finalizzata a rendere i controlli più veloci e facili per le aziende, risulta infatti in forte contrapposizione con quanto affermato dal Garante nel Provvedimento n. 363 dell’11 ottobre 2021, in armonia con il principio generale per cui il datore di lavoro non può trattare dati sanitari dei dipendenti, ossia che il trattamento dei dati personali dei lavoratori può essere effettuato limitatamente alle informazioni pertinenti e alle operazioni strettamente necessarie alla verifica della validità dei Green Pass, e deve essere vietata la conservazione sotto qualunque forma dei dati relativi al Green Pass.

La legge di conversione, se confermata nel testo approvato dal Senato, stravolgerebbe quindi la situazione attuale, consentendo ai datori di lavoro di conservare copia del Green Pass dei lavoratori e di conseguenza imponendo agli stessi datori l’adozione di idonee misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei lavoratori.

Le misure aziendali necessarie

In attesa dell’approvazione definitiva del testo e dei rilievi del Garante sulle rilevanti modifiche introdotte, è opportuno ipotizzare come si dovranno muovere i datori di lavoro al fine di provvedere alla raccolta delle copie dei Green Pass che chiederanno di avvalersi di tale facoltà, rispettando la normativa privacy.

Anzitutto, sarà sicuramente necessario consegnare a tali lavoratori un’idonea informativa privacy, non essendo sufficiente quella inoltrata agli stessi e affissa all’entrata dei luoghi di lavoro inerente i controlli a campione del Green Pass, a cui peraltro tali lavoratori non saranno più soggetti per tutta la durata di validità della loro certificazione.

Sarà inoltre necessario aggiornare il registro dei trattamenti, annotando la finalità e la base giuridica del trattamento dei dati dei lavoratori trattati tramite ricezione delle copie dei Green Pass degli stessi, nonché menzionando le misure di sicurezza adottate per rendere la conservazione di tali dati sicura.

Infine, occorrerà procedere a incaricare formalmente gli addetti alla ricezione e alla conservazione delle copie dei Green Pass (tramite nomina interna o, se svolta da un soggetto esterno all’azienda, tramite atto di nomina a responsabile esterno); nonostante il testo normativo preveda che i lavoratori consegnino al datore di lavoro le copie dei Green Pass, in considerazione di quanto sostenuto dal Garante in merito al trattamento di dati sanitari dei dipendenti, è forse più prudenziale che il datore non provveda in prima persona alla ricezione delle stesse, ma deleghi le operazioni necessarie ad un’altra persona interna – o esterna – all’azienda, appositamente formata a tale fine.

Non appena le modifiche al D.L. 127/2021 diventeranno definitive e saranno più chiare le modalità di attuazione pratica delle stesse, sarà nostra cura informarVi tempestivamente con indicazioni più precise. In ogni caso lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e per assisterVi nell’adattamento alle imminenti novità normative.

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