31 Agosto 2021

Green Pass ed obbligo vaccinale nei luoghi di lavoro

Il quadro normativo di riferimento

Come noto, il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, rubricato “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” nel tentativo di contrastare l’emergenza pandemica in corso, ha introdotto l’obbligo del possesso della Certificazione Verde COVID-19 (cd. Green Pass) per l’accesso a determinati servizi, puntualmente elencati all’art. 3 del decreto stesso, tra cui servizi per la ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, accesso a fiere ed eventi.

Green Pass ed Obbligo vaccinale

Doverosa, innanzitutto, una premessa: se la portata del Green Pass è spesso assimilata, nell’opinione pubblica, ad un obbligo di vaccinazione, tale equazione risulta tuttavia errata. La certificazione verde rappresenta infatti uno strumento ottenibile anche, ma non limitatamente, attraverso l’inoculazione del vaccino, essendo la stessa rilasciata altresì a fronte (i) di un test molecolare o antigenico con esito negativo e (ii) a seguito di guarigione dall’infezione certificata dal medico curante.

La previsione del Green Pass e l’obbligo vaccinale costituiscono, in altri termini, due fattispecie ontologicamente differenti; tuttavia, è pacifico che la necessità di “mantenere le condizioni di sicurezza nella cura e nell’assistenza” possa, come invero accaduto, dare luogo alla creazione di un vero e proprio obbligo vaccinale, come accaduto “agli esercenti professioni sanitarie ed agli operatori che lavorano in strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, in farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”.

In tale ultimo contesto, ad esempio, il d.l. n. 44 del 2021, convertito in L. n. 76/2021, detta un criterio sistematico funzionale in base al quale l’operatore sanitario che rifiuti l’inoculazione in assenza di specifiche comprovate esigenze di salute tali da impedirne la somministrazione si trova in difetto del titolo abilitativo a svolgere la professione. La sanzione disciplinare prescelta consiste nella sospensione senza retribuzione, fintantoché non si assolva al suddetto obbligo; solo ove possibile è concessa la possibilità di essere adibiti a mansioni diverse o inferiori con corrispondente trattamento economico. Si ricordi, a tal proposito, l’ordinanza del Tribunale di Belluno che, forte dell’obbligo di tutela della salute sancito dall’art. 2087 c.c., ha respinto il ricorso di sette operatrici sociosanitarie di una RSA collocate forzatamente in ferie a seguito del loro rifiuto al vaccino.

Il Green Pass sui luoghi di lavoro

Così inquadrato, per brevi cenni, l’attuale quadro normativo è doveroso osservare che nessun obbligo di vaccinazione sussiste, per contro, in capo ai prestatori di lavoro dei settori non sanitari, risultando assente un’espressa previsione legislativa idonea a superare la riserva di legge dell’art. 32 Cost, in virtù della quale “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

Si evidenzia come tuttavia l’assenza di un obbligo esplicito in questo senso non impedisca affatto al datore di lavoro di rinunciare alla prestazione svolta da lavoratori non vaccinati. Il Tribunale di Roma ha invero ritenuto legittima, con ordinanza del 28 luglio 2021, la sospensione dall’attività e dalla retribuzione di una lavoratrice impiegata in un villaggio vacanze in forza dell’opposizione della stessa a sottoporsi al vaccino, ciò alla luce del rischio insito nell’attività lavorativa svolta da quest’ultima, necessariamente a stretto contatto con il pubblico.

Fatte tali premesse, può risultare di sicuro interesse analizzare, nei paragrafi che seguono, la portata del Green Pass in tre differenti contesti lavorativi:

-mensa aziendale;

-convegni e congressi;

-trasferte di lavoro.

Mense aziendali

In primo luogo, la risposta circa la necessità o meno del possesso della Certificazione Verde ai fini dell’accesso alle mense aziendali è affermativa. È quanto risulta dalla FAQ pubblicata da Palazzo Chigi il 14 luglio 2021 che, a smentita di quanto dichiarato dal Ministero dell’Interno il 5 agosto scorso, ha, a tutti gli effetti, previsto l’obbligo del Green Pass per la consumazione ai tavoli al chiuso nelle mense aziendali, equiparando in toto queste ultime ai ristoranti. La stessa FAQ rinvia altresì alle disposizioni sancite dal DPCM 17 giugno 2021, contenenti “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (convertito con L. 17 giugno 2021, n. 87), recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, che all’art. 13, n. 2, lett. d) prescrivono l’obbligo di verifica del possesso delle Certificazioni Verdi dei dipendenti intenzionati ad accedere al locale mensa sito all’interno della struttura aziendale.

Ai sensi, inoltre, del combinato disposto degli artt. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. 52 del 2021 e dell’art. 13, c.4 del citato DCPM, alle aziende è consentito altresì il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti deputati, dell’identità dell’intestatario della certificazione, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità; mentre, per contro, resta fermo il divieto di raccolta in qualunque forma, da parte dei verificatori dei dati dell’intestatario in relazione alla certificazione stessa.

Titolare del trattamento dei dati contenuti nel documento in esame esibito dal dipendente, in virtù del menzionato DPCM e della sopra richiamata FAQ, è il gestore del servizio mensa, appositamente nominato dal datore di lavoro con atto formale recante le necessarie istruzioni sul corretto esercizio dell’attività di verifica e corredato delle informazioni gestionali ai fini di un’adeguata gestione dell’ingresso dei lavoratori, tuttavia non sussistono preclusioni a che l’attività di verifica venga svolta da personale dipendente del datore di lavoro.

In ultimo è importante rilevare che, ai sensi degli artt. 39 e 32 del Regolamento Europeo 2016/679, il soggetto verificatore dovrà erogare al proprio addetto la formazione idonea e concedere in uso un dispositivo dotato di adeguate misure di sicurezza, con l’obiettivo precipuo di evitare la conservazione dei dati inerenti le verifiche effettuate.

Convegni e congressi

In secondo luogo, per quanto riguarda l’acceso a fiere, convegni e congressi è pacifica la necessità di possedere il Green Pass ai fini dell’accesso ad attività convegnistiche e congressuali, rientranti queste ultime, a pieno titolo, tra le attività che l’art. 3 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105. La verifica che l’accesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni di legge spetta, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, “ai titolari o gestori dei servizi e delle attività” (nel caso di specie, agli organizzatori dell’evento) con modalità ancora una volte prescritte dal DPCM 17 giugno 2021.

Trasferte di lavoro

In terzo ed ultimo luogo, si rileva che l’aggiornamento del protocollo sulla sicurezza sottoscritto il 6 aprile 2021 tra il Governo e le parti sociali ha riaperto alla possibilità di effettuare trasferte di lavoro nazionali ed internazionali, sia pure vincolando il datore di lavoro a valutare, alla luce altresì della situazione epidemiologica del luogo di destinazione, il contesto della trasferta con il medico competente.

In risposta agli interrogativi che sorgono circa l’obbligo del Green Pass al fine di compiere detti spostamenti, la normativa italiana chiarisce che questo non è necessario sul territorio nazionale: per le trasferte in Italia, i dipendenti sono, in altri termini, liberi di dotarsi o meno del pass, non essendo questo richiesto per rendere la prestazione. Discorso opposto, ma in parte affine all’accesso ai convegni, deve essere fatto, invece, per i viaggi fuori dall’Italia, risultando il Certificato Covid Europeo un requisito per l’ingresso in paesi esteri.

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