Garante Privacy: nessuna pronuncia sul differimento dello svolgimento delle funzioni ispettive e sanzionatorie
Il Garante, con nota del 19 aprile 2018 ha precisato di non essersi mai pronunciato sul differimento dello svolgimento delle funzioni ispettive e sanzionatorie con ciò smentendo le notizie circolate sul alcuni siti web. Il provvedimento del 22 febbraio 2018, richiamato nei siti che davano notizia del differimento dell’applicazione delle sanzioni, riguardava: “a) le modalità attraverso le quali il Garante stesso monitora l’applicazione del Regolamento e vigila sulla sua applicazione; b) le modalità di verifica della presenza di adeguate infrastrutture per l’interoperabilità dei formati con cui i dati sono messi a disposizione dei soggetti interessati, in particolare, ai fini dell’esercizio del diritto di cui all’art. 20 del Regolamento; c) l’informativa da fornire a cura dei titolari di dati personali che effettuano un trattamento fondato sul legittimo interesse che prevede l’uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati; d) le buone prassi in materia di trattamento dei dati personali fondato sul legittimo interesse del titolare” In calce al provvedimento il Garante precisava effettivamente che l’entrata in vigore del medesimo, ivi compresa la parte inerente le attività di monitoraggio e vigilanza spettanti al garante nazionale, era differita a sei mesi dall’entrata in vigore del decreto delegato ai sensi della l. n. 205/2017, decreto che tutt’ora deve essere approvato. Nel permanere dell’incertezza dovuta alla mancata emanazione della normativa nazionale di armonizzazione risulta del tutto comprensibile l’atteggiamento prudenzialmente assunto dal Garante il quale tuttavia, di nuovo del tutto condisibilmente, precisa con la nota in commento di non essersi mai pronunciato sul differimento dell’entrata in vigore del regime sanzionatorio previsto dal GDPR, né di avere il potere per farlo.