25 Febbraio 2025

Decreto Milleproroghe 2025: tutte le novità su Rentri, polizze catastrofali ed assemblee a distanza

Il Decreto Milleproroghe 2025 (DL 27 dicembre 2024, n. 202) è stato convertito in legge con la l. n. 15 del 2025 pubblicata sulla GU del 24 febbraio 2025 dopo l’approvazione definitiva della Camera dei Deputati con 165 voti favorevoli, 105 contrari e 3 astensioni. La ratifica segue il via libera del Senato, rendendo ufficiali le modifiche al decreto.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista per il 25 febbraio 2025. Vediamo nel dettaglio le principali novità.

  1. Rentri: iscrizione prorogata al 14 aprile 2025

Il termine di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) per gli enti o le aziende che generano rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e che hanno oltre 50 dipendenti, così come per tutti gli altri attori diversi dai produttori originari, è stata prorogata.

Inizialmente, l’iscrizione al Rentri doveva essere completata entro 60 giorni dalla data di avvio dell’obbligo, prevista per il 15 dicembre 2024, con una scadenza fissata al 13 febbraio 2025. Tuttavia, con la conversione in legge del decreto Milleproroghe, questo termine è stato esteso a 120 giorni, spostando così la scadenza al 14 aprile 2025.

È importante precisare che questa proroga non è ancora effettiva; sarà necessario attendere l’emanazione del decreto attuativo da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), che dovrà essere pubblicato entro 30 giorni dalla conversione in legge del Milleproroghe.

2. Polizze catastrofali obbligatorie entro il 31 marzo 2025

La conversione del Decreto Milleproroghe conferma il termine del 31 marzo 2025 per l’obbligo di stipulare un’assicurazione contro i rischi catastrofali.

L’obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), si applica a:

  • tutte le imprese con sede legale in Italia;
  • imprese con sede all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, registrate alla Camera di Commercio.

Sono esentate dall’obbligo:

  • le imprese agricole (art. 2135 c.c.), già tutelate dal Fondo mutualistico nazionale per eventi catastrofali;
  • le imprese con immobili abusivi o privi delle necessarie autorizzazioni edilizie.

Le polizze dovranno coprire i beni indicati nell’art. 2424 del Codice Civile, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3.

3. Assemblee a distanza prorogate fino al 31 dicembre 2025

Anche nel 2025, società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici ed enti associativi potranno continuare a svolgere assemblee a distanza, anche senza una previsione statutaria.
La proroga riguarda le norme introdotte con l’art. 106 del DL 18/2020 durante l’emergenza Covid-19.

Le società potranno organizzare:

  • assemblee ibride, con partecipazione in presenza o a distanza tramite voto elettronico o per corrispondenza;
  • assemblee interamente virtuali, senza obbligo di presenza fisica di presidente, segretario o notaio, purché sia garantita l’identificazione dei partecipanti, la partecipazione attiva e diretta e l’esercizio del diritto di voto.

Attenzione: le assemblee devono svolgersi entro il 31 dicembre 2025, non solo essere convocate.

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