COVID-19: le novità introdotte dal Decreto Riaperture
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19”. Il D.L. 24/2022, entrato in vigore il 25 marzo scorso, abroga progressivamente diverse regole in materia di lotta alla pandemia.
Graduale eliminazione dei green-pass base e rafforzati
Con la fine dello stato di emergenza a partire dal primo aprile 2022, il green pass base (vaccinale, da guarigione o da tampone) rappresenterà, fino alla fine dello stesso mese, la certificazione sufficiente, nonché necessaria, per lavoratori pubblici e privati per poter accedere al luogo di lavoro. Tale previsione riguarda anche gli over 50, per i quali però rimane in vigore l’obbligo vaccinale sino al 15 giugno 2022, come inizialmente previsto dal D.L. n. 1/2022. Sino al 30 di aprile, i lavoratori privati sprovvisti di certificazione verde potranno essere sostituiti.
Il green pass base sarà necessario, sempre a partire dal primo di aprile, anche per accedere alle mense, ai corsi di formazione, ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza (bus, treni, aerei), nonché ai servizi di ristorazione svolta al chiuso. Al contrario, non sarà necessario il suddetto green pass per accedere a negozi, uffici pubblici, banche o per accedere ai servizi di ristorazione all’aperto.
Sino al 30 aprile, però, il green pass rafforzato rimarrà obbligatorio per accedere ad alcuni luoghi, quali piscine e palestre, convegni e centri culturali, scuole e università.
Le certificazioni verdi, rafforzate e non, verranno, in fine, abolite a partire dal primo di maggio.
Nuove regole nel settore scolastico
A partire dal primo aprile, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente ed educativo disposti dai dirigenti scolastici ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, il quale per tal categoria rimane in vigore sino al 15 giugno 2022.
Detto personale potrà rientrare a scuola, ma non potrà svolgere attività a contatto con gli alunni, salvo abbia adempiuto all’obbligo vaccinale. Il personale non vaccinato potrà essere impiegato nello svolgimento di altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, per esempio, attività di ricerca, progettazione, aggiornamento e formazione.
Il nuovo D.L. 24/2022 stabilisce inoltre la cancellazione delle quarantene, le quali dal primo di aprile interesseranno solo gli alunni ed il personale positivo al Covid-19. La Dad potrà essere attivata solo per gli studenti con positività certificata dal medico, previa richiesta dalla famiglia o dello stesso alunno, se maggiorenne.
Nuove regole per lo smart working
Lo smart working rimane in versione semplificata anche dopo il 31 marzo 2022; il nuovo D.L. 24/2022, infatti, ha prorogato sino al 30 giugno 2022 la possibilità di ricorrere allo smart working nel settore privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore.
Il c.d. Decreto riaperture, però, non contiene la proroga dello smart working per i lavoratori fragili, ossia affetti da patologie e condizioni di elevata fragilità.
Di contro, nel D.L. 24/2022 viene estesa la proroga fino al 30 giugno 2022 della sorveglianza sanitaria eccezionale che consente ai lavoratori fragili di sottoporsi a specifiche visite mediche per valutare eventuali misure cautelative che possano tutelarne la salute.
Graduale eliminazione dell’obbligo delle mascherine
Sino al 30 aprile 2022 permane l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso, di tipo FFP2 nel caso si debba accedere a mezzi pubblici di trasporto, a spettacoli o eventi sportivi al chiuso.
L’obbligo di indossare qualsiasi tipologia di mascherina verrà meno solo a partire dal primo di maggio 2022, momento dal quale si potrà accedere a qualsiasi luogo chiuso senza indossare la mascherina.
Infine, per i lavoratori delle strutture ospedaliere e RSA viene esteso l’obbligo vaccinale fino al 31 dicembre 2022. Solo per queste ultime categorie si continuerà ad applicare la sanzione della sospensione dal lavoro in caso di mancata vaccinazione.
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