CONTRABBANDO
Come già anticipato nella newsletter da noi pubblicata in data 30.07.2020, con il d.lgs. n. 75 del 14/07/2020 è stata recepita all’interno dell’ordinamento italiano la direttiva UE 2017/1371 recante norme per “la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”, c.d. “direttiva PIF”.
Il recepimento della direttiva in commento ha determinato l’introduzione di rilevanti novità nella disciplina concernente la responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001, quali l’ampliamento delle fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione, reati corruttivi e tributari.
Spicca, tra le novità l’introduzione del nuovo art. 25-sexiesdecies rubricato “contrabbando” che così legge: “In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).».
Occorre quindi chiedersi quali siano le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del nuovo art. 25-sexiesdecies d.lgs. n. 231/2001; le fattispecie rilevanti sono quelle contenute all’interno del titolo VII del d.p.r. 43/1973 rubricato come “violazioni doganali” il quale si compone di due diversi capi.
Con specifico riferimento al capo I, rubricato come “contrabbando”, le fattispecie contenute all’interno dello stesso avranno rilevanza ai fini della valutazione della responsabilità amministrativa degli enti a condizione che i reati che seguono siano commessi con la finalità di evadere i diritti di confine per un ammontare superiore a diecimila euro:
- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nelle zone extra-doganali(art. 286 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (art. 291 d.p.r. 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri(art. 291-bis d.p.r. 43/1973);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri(art. 291-ter d.p.r. 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater d.p.r. 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292 d.p.r. 43/1973);
- pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato (art. 294 d.p.r. 43/1973).
A questo riguardo occorre precisare che per contrabbando si intende “la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine” laddove, ai sensi dell’articolo 34 del d.p.r. 43/1943 per diritti doganali e di confine si intendono:” tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono “diritti di confine” : (i) i dazi di importazione e quelli di esportazione, (ii) i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre (iii) per quanto concerne le merci in importazione i diritti di monopolio e le sovraimposte di confine ed ogni altra imposta o sovraimposta di consumo a favore dello stato.”
Con esplicito riferimento invece alle Contravvenzioni del Titolo VII Capo II rubricato come “contravvenzioni ed illeciti amministrativi”, le fattispecie contenute all’interno del capo in analisi avranno rilevanza per la determinazione della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 a condizione che i diritti di confine evasi superino i 10 mila euro, ovvero:
- mancato scarico della bolletta di cauzione. Differenze di quantità (art. 305 d.p.r 43/1973);
- differenze di qualità rispetto alla bolletta di cauzione (art. 306 d.p.r 43/1973);
- differenze nelle merci depositate nei magazzini doganali privati (art. 308 d.p.r 43/1973);
- differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla temporanea importazione od esportazione (310 d.p.r 43/1973);
- differenze di qualità nella riesportazione a scarico di temporanea importazione (311d.p.r 43/1973);
- differenze di qualità nella reimportazione a scarico di temporanea esportazione (312d.p.r 43/1973);
- differenze di quantità rispetto alla dichiarazione per riesportazione e per reimportazione (313 d.p.r 43/1973);
- inosservanza degli obblighi imposti ai capitani (316 d.p.r 43/1973);
- inosservanza di prescrizioni doganali da parte dei comandanti di aeromobili (317 d.p.r 43/1973);
- pene per le violazioni delle discipline imposte alla navigazione nelle zone di vigilanza (321 d.p.r 43/1973).
Le fattispecie che assumono maggiore rilevanza sono, a nostro avviso, quelle di cui agli art. 282, 284 e 285 del testo unico in materia doganale che puniscono il contrabbando per terra, mare ed aria.
I processi aziendali a rischio sono quelli relativi all’acquisto o alla vendita di beni sottoposti a diritti doganali o di confine.
Tra i presidi di controllo che si possono individuare la scelta di spedizionieri o trasportatori affidabili è sicuramente consigliabile.