08 Giugno 2021

Bilanciamento tra privacy, diritto all’oblio e libertà di informazione alla luce del provvedimento n. 116 del 25 marzo 2021 del Garante della Privacy

Con provvedimento n. 116 del 25 marzo 2021 il Garante della Privacy, in virtù della legittima finalità storico-documentale assunta dall’archiviazione a scopo giornalistico, ha rigettato l’istanza con cui l’Interessato chiedeva la rimozione di un articolo dall’archivio di un quotidiano online.

L’Interessato aveva chiesto la rimozione dell’articolo, contenuto in estratto nell’archivio online del quotidiano, in quanto avente ad oggetto suoi dati personali riferiti ad una vicenda giudiziaria di cui era stato protagonista, vicenda poi estintasi per prescrizione.

Nonostante l’URL dell’articolo fosse già stato de-indicizzato (non potendo quindi essere restituito ai fruitori dei motori di ricerca quale associazione alle sue generalità), l’interessato riteneva che la conservazione di un estratto nell’archivio del quotidiano liberamente consultabile, producesse effetti lesivi nei suoi confronti, a cagione della piena visibilità dei suoi dati personali.

Nello specifico, il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, quale limitazione della finalità e della conservazione dei dati, oltre che del diritto all’oblio ritenuto degno di tutela anche nei trattamenti effettuati per finalità archivistiche.

Allineandosi al recentissimo orientamento della Corte di Cassazione, assunto con i provvedimenti n. 7559/2020; 9147/2020 e 10347/2021, il Garante chiarisce sia l’ambito applicativo del diritto all’oblio, che i suoi limiti nel bilanciamento con il diritto di informazione e cronaca.

Anzitutto, il diritto di cronaca rientra nel pubblico interesse all’informazione circa fatti che siano rilevanti per la collettività ed ha prevalenza sul diritto alla riservatezza dei singoli, nei limiti della verità dei fatti narrati e della continenza delle espressioni utilizzate. Il diritto di cronaca si estende anche al trattamento della notizia con finalità storico-archivistica.

Sebbene il diritto alla riservatezza e il diritto all’oblio appartengano entrambi al novero dei diritti della personalità, si differenziano proprio per il fattore temporale; il primo consiste nel riserbo che preclude la pubblicazione della notizia ex novo, mentre il secondo impedisce che fatti già legittimamente pubblicati, possano essere rievocati senza limiti, arrecando ulteriori danni all’onore e alla reputazione dell’Interessato.

La questione sta, quindi, nel bilanciare l’esercizio del diritto di cronaca, quale diritto alla conservazione di edizioni di giornale per finalità storico-archivistiche con il diritto all’oblio dell’Interessato.

In termini generali, ai sensi dell’art. 36 d.lgs.196/2003 come modificato dal d.lgs 101/2018, è illegittima la conservazione dei dati personali che avvenga in modo o con forma tale da consentire l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi per cui i dati sono stati raccolti o trattati. Pertanto, l’Interessato può chiederne la cancellazione o la trasformazione, esercitando il proprio diritto all’oblio.

Tuttavia, il diritto all’oblio trova un limite in riferimento al trattamento dei dati nell’esercizio del diritto di informazione, anche per fini archivistici, ai sensi del combinato disposto degli artt. 99, 136 e 139 del d.lgs 196/2003 mod. d.lgs 101/2018 e dall’art. 17, par. 3 lett a) del Regolamento UE 2016/679; infatti, l’attività di conservazione delle raccolte di edizioni giornalistiche risponde ad esigenze di pubblico interesse, che mantengono una valenza informativa ed un’utilità sociale trasformandosi da informazione di attualità ad informazione di rilievo storico. Nel caso in esame, l’utilità sociale è stata riconosciuta nel fatto che la conservazione della notizia consente, a chi entri in relazione professionale con il reclamante, di conoscere l’episodio che lo ha interessato e di formarsi un’opinione.

L’archiviazione in questione ha anche un duplice rilievo costituzionale quale espressione dei principi di cui agli artt. 21 e 33 Cost. Lo scopo è quello di creare una memoria storica collettiva integrata da fatti di cronaca, con finalità storico-sociale, che ben può avvenire anche in contesti digitalizzati.

Inoltre, ai sensi degli artt. 4, 11 e 99 del d.lgs 196/2003 (modificati dal d.lgs. 101/2018), la finalità di archiviazione storica ha un’ampia accezione che si estende sino alle attività di indagine, di studio e di documentazione di fatti o circostanze rilevanti del passato. Trattasi di attività pienamente compatibile con l’iniziale scopo giornalistico che ha portato alla pubblicazione della notizia, potendo addirittura essere svolta anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire gli scopi per cui i dati sono stati inizialmente raccolti o trattati.

Quindi, nell’esecuzione di un bilanciamento tra il diritto all’oblio e il diritto di informazione nella sua accezione di archiviazione documentale, quest’ultimo ha prevalenza nei limiti della veridicità dei fatti archiviati.

Le occasioni in cui il Giudice di legittimità ha riconosciuto prevalenza al diritto all’oblio, si riferivano a circostanze in cui l’archivio non era adeguatamente organizzato o strutturato e, di conseguenza, si presentava come incapace di contestualizzare adeguatamente le notizie.

Tuttavia, la stessa Corte di Cassazione ha chiarito che in riferimento all’archivio di un giornale (sia esso cartaceo che informatizzato) viene garantita un’archiviazione cronologica delle notizie in un contesto non anonimo e contestualizzato. Queste caratteristiche consentono il legittimo svolgimento delle finalità di archiviazione (Provv. Del 10/12/2020 Garante della Privacy, Cass. 9147/2020).

Anche la Corte di Giustizia, Grande Camera, nella causa C-136/17 (GC, AF, BH ed ED, Commission Nationale de l’informatique et des libertes CNIL), con sentenza del 24/09/2019, ha precisato che “il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto ma deve, come sottolinea il considerando 4 del Reg. UE 2016/679, essere considerato in relazione alla sua funzione sociale ed essere bilanciato con altri diritti fondamentali conformemente al principio di proporzionalità. […] Lo stesso art. 17, par.3 lett.a) del Regolamento ormai prevede espressamente che sia escluso il diritto dell’interessato alla cancellazione allorchè il trattamento sia necessario all’esercizio del diritto relativo, in particolare, alla libertà di informazione, garantito dagli artt. 7,8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali UE”.

La stessa Corte di Giustizia, richiamata nelle pronunce della Suprema Corte, ha poi chiarito che l’equilibrio nelle operazioni di bilanciamento è raggiunto con la de-indicizzazione dell’articolo, eliminando il link di raccordo verso pagine web esterne all’archivio online.

Operazione tempestivamente effettuata dall’editore parte della controversia in analisi

Riassumendo, il diritto all’oblio va bilanciato con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, quale espressione del diritto di manifestazione del pensiero, oltre che di cronaca, e della conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentale. Ferma la liceità della pubblicazione originaria, l’interessato può trovare soddisfazione nella de-indicizzazione dell’articolo sui motori di ricerca generali o quelli predisposti dall’editore.

Il Garante della Privacy ha quindi ritenuto infondata la richiesta dell’Interessato alla luce dell’applicazione di tutti i principi sopra richiamati e della già operata de-indicizzazione dell’estratto da parte del quotidiano.

Tuttavia, ha provveduto a sanzionare l’editore al pagamento di € 20.000,00 per non aver fornito risposta alle doglianze dell’Interessato, come previsto dal Regolamento UE 2016/679 agli artt. 5 lett. c), 17 e 21, disponendo la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito web del Garante.

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