Appalti pubblici e nuovi indicatori UIF
Con il presente approfondimento, analizziamo i contenuti del Quaderno 24/2024 dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) pubblicato nel mese di settembre 2024.
Il documento, intitolato “Quaderni dell’antiriciclaggio Analisi e studi”, si basa sui dati pubblici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)[1] e propone una serie di indicatori di rischio, utili per identificare potenziali comportamenti corruttivi nei pubblici appalti.
Gli indicatori, infatti, consentono di individuare alcuni specifici comportamenti a rischio di reato (sia con riferimento alla stazione appaltante sia con riguardo all’impresa aggiudicatrice) che, conteggiati cumulativamente, quantificano un livello di rischio complessivo.
Il documento assume particolare rilievo se consideriamo che i singoli indicatori possono fungere da guida per tutti gli operatori del settore, i quali potranno utilizzarli per individuare (e contenere) le attività a rischio di reato.
Gli indicatori di rischio individuali
Il documento in esame precisa che ogni gara è caratterizzata da rischi intrinseci che dipendono strettamente dalla tipologia (e dalle caratteristiche) del procedimento a cui si sta partecipando. Per questo motivo, il documento analizza i diversi momenti delle procedure ad evidenza pubblica e li suddivide in 4 categorie all’interno delle quali sono posizionati 12 indicatori di rischio individuali.
Le categorie e i relativi indicatori di rischio sono i seguenti:
A) Caratteristiche della gara:
- Procedura discrezionale (No Open Award): il ricorso da parte delle stazioni appaltanti a procedure alternative all’appalto aperto (come l’assegnazione diretta o la procedura negoziata) è considerato come attività a rischio – stante la facilità con cui si può individuare illecitamente l’aggiudicatario.
- Assegnazione diretta (Direct Award): tale procedura, già inclusa nel primo indicatore di rischio, è particolarmente pericolosa poiché meno trasparente rispetto ad altre. Il livello di rischio aumenta se, a questo indicatore si somma quello di cui al nr. 4 della presente categoria.
- Procedura non aperta anomala (Anomalous No Open): il ricorso ad una procedura che si basa su regole o meccanismi anomali è da considerarsi sospetto.
- Procedura diretta anomala (Anomalous Direct): quando l’assegnazione diretta, già procedura a rischio, determina un’assegnazione incoerente e incompatibile con le soglie massime stabilite dalla legge.
- Offerta economicamente più vantaggiosa (MEAT): le procedure che individuano l’aggiudicatario in base all’offerta più economicamente vantaggiosa sono caratterizzate da una particolare forma di discrezionalità delle autorità appaltanti che dovranno tenere in considerazione una serie di fattori di natura qualitativa e- conseguentemente- sono a rischio di reato.
B) Caratteristiche del processo di aggiudicazione:
- Offerta singola (Single Bid): quando, all’esito della gara, è stata presentata una sola offerta si presume l’assenza di concorrenza che viene identificata come attività a rischio.
- Procedura negoziata con meno di cinque aziende invitate (NP Invited Low): Le gare in cui il numero di aziende invitate a partecipare è inferiore alla soglia minima stabilita dalla legge sono ritenute sospette.
- Richiesta di subappalto (Sub Request): la richiesta del contraente principale di poter subappaltare tutto o in parte il contratto è ritenuta sospetta.
C) Caratteristiche dell’aggiudicatario:
- Vincitore ricorrente (Re Winner): la frequente aggiudicazione di contratti nei confronti della medesima autorità appaltante è ritenuta indice di (i) scarsa concorrenza oppure (ii) conflitto di interessi, entrambe situazioni ritenute a rischio corruttivo.
D) Comunicazioni mancanti: La mancanza di comunicazioni in merito al procedimento è ritenuta indice di potenziale assenza di una reale procedura ad evidenza pubblica e, segnatamente:
- Mancata comunicazione di inizio del contratto (Missing Start)
- Mancata comunicazione di fine del contratto (Missing End)
- Mancata comunicazione delle fonti di finanziamento (Missing Funds).
Implicazioni pratiche
Gli indicatori possono essere facilmente impiegati sia dalla pubblica autorità che dai singoli operatori del settore per individuare le attività illecite e per prevenirle.
Sicuramente gli indicatori agevolano e rendono più efficienti le attività di monitoraggio degli appalti pubblici che, se svolte in maniera costante e approfondita – anche attraverso la richiesta di maggiore trasparenza – possono contenere notevolmente i rischi corruttivi.
In secondo luogo, gli indicatori costituiscono una vera e propria guida pratica anche per gli operatori del settore che hanno la possibilità di comprendere quali siano le attività più a rischio e, conseguentemente, adottare dei presidi per evitare il verificarsi di episodi corruttivi.
Tra questi troviamo, per esempio l’adozione di: (i) pratiche più trasparenti nella gestione dei subappalti; (ii) protocolli interni che impediscano alla società di partecipare a procedure pubbliche che coinvolgono un numero di aziende invitate inferiore ad una certa soglia o che non rispettino determinati criteri normativi; (iii) sistemi di monitoraggio del processo di partecipazione alla gara che assicuri un’adeguata trasparenza e tracciabilità; (iv) rigorosi sistemi di selezione dei fornitori e, certamente (v) un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 che consenta di presidiare adeguatamente il rischio corruttivo nell’ambito della partecipazione a gare pubbliche e, in generale, nei rapporti con la P.A.
Infine, l’importanza del documento si evince anche dal potenziale utilizzo formativo che ne deriva: la diffusione di una cultura orientata all’anticorruzione tra il personale, sia delle stazioni appaltanti che delle imprese aggiudicatarie, può contribuire enormemente alla lotta alla corruzione.
Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.
[1] Gli autori analizzano i dati degli appalti pubblici italiani pubblicati tra il mese di gennaio 2018 e il mese di giugno 2023.