Analisi delle modifiche introdotte dalle nuove linee guida 231 di Confindustria
Nel mese di Giugno 2021, in concomitanza con il ventennale del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Confindustria ha pubblicato, dopo sette anni dalle ultime modifiche, l’aggiornamento del documento “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”, con l’espresso auspicio che “le soluzioni indicate […] continuino a ispirare le imprese nella costruzione del proprio modello e che, d’altra parte, la giurisprudenza valorizzi i costi e gli sforzi organizzativi sostenuti dalle imprese per allinearsi alle prescrizioni del decreto 231”.
La nuova versione si caratterizza innanzitutto per l’introduzione di nuove ipotesi di reato presupposto: le linee guida evidenziano invero come l’introduzione della fattispecie di autoriciclaggio ai sensi dell’art. 648-ter 1 potrebbe mettere in discussione il principio di tassatività dei reati presupposto. In aggiunta all’orientamento che vedrebbe la responsabilità da reato limitata solamente ai casi in cui il delitto base dell’autoriciclaggio sia altresì uno dei reati presupposto indicati nel decreto 231/2001, si sottolinea infatti l’esistenza di un nuovo secondo indirizzo volto ad estendere tale responsabilità anche ad ulteriori fattispecie incriminatrici, allargando dunque ampiamente l’elenco dei reati in oggetto.
Nel secondo capitolo delle linee guida aggiornate, una particolare enfasi è inoltre posta sulla valorizzazione dei sistemi integrati di gestione. Si pone l’accento sull’importanza cruciale di una visione integrata delle differenti esigenze di compliance dell’ente, strumento prezioso per ovviare a duplicazioni di verifiche e per garantire una migliore efficienza ed efficacia delle procedure. Proprio per tale motivo, si incentivano meccanismi di interazione virtuosa tra i diversi soggetti aziendali coinvolti, quali il collegio sindacale, l’internal audit, il datore di lavoro e l’Organismo di Vigilanza.
In tale ottica, la recente specifica previsione dei reati tributari a seguito del recepimento della Direttiva PIF in tema di maxifrodi rende altresì opportuna la mitigazione del rischio fiscale. A tal fine, si evidenzia la rilevanza dei tratti del sistema di monitoraggio del rischio fiscale come delineati dall’istituto dell’adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo n. 128/2015; nonostante non sia sufficiente ai fini dell’esonero dell’ente dalla responsabilità di reato, il menzionato sistema giocherebbe invero un ruolo di rilievo notevole nell’integrazione del sistema di controllo interno e nella conseguente minimizzazione dell’impatto risultante dall’adeguamento ai reati fiscali. Esso consentirebbe infatti la creazione di importanti sinergie mediante l’integrazione del modello di controllo con la disposizione di cui all’art. 25-quinquiesdecies.
Un’ulteriore novità del restyling concerne poi il whistleblowing; a tal riguardo, le nuove Linee Guida si concentrano sul ruolo del destinatario delle segnalazioni, l’Organismo di Vigilanza, e sull’importanza di una sua puntuale e precisa individuazione, ribadendo come il sistema di gestione del whistleblowing costituisca solamente una parte del più ampio modello di organizzazione del quale l’Organismo di Vigilanza è chiamato a monitorare il funzionamento. Proprio al fine di non rischiare che il flusso informativo risultante dal meccanismo di whistleblowing sfugga totalmente al suo monitoraggio, si prevede il coinvolgimento in via concorrente ovvero successiva dell’Organismo di Vigilanza nei casi in cui il destinatario della segnalazione non sia individuato. Tuttavia, in considerazione della scadenza del prossimo dicembre per il recepimento della direttiva europea 2019/1937 in tema di whistleblowing, le Linee Guida ribadiscono altresì la necessità che il recepimento della direttiva sia in grado di assicurare un equilibrio tra la protezione dei “whistleblower” da un lato e la salvaguardia delle imprese contro eventuali abusi dall’altro. In aggiunta a ciò, le linee guida aggiornate si muovono poi anche nella direzione di una separazione del canale di recepimento della direttiva europea dal decreto legislativo 231/2001.
Ulteriori modifiche si ritrovano infine nel quarto capitolo dedicato all’Organismo di Vigilanza, ove si evidenzia “la dotazione di un budget annuale a supporto delle attività di verifica tecniche necessarie per lo svolgimento dei compiti”. Inoltre, al fine di garantirne l’indipendenza e l’autonomia di iniziativa, si prevede che i soggetti interni all’ente siano scelti tra coloro a cui non siano stati assegnati compiti e ruoli di carattere operativo.