Aggiornamento degli schemi di comportamenti anomali da parte dell’UIF: uno spunto interessante in chiave 231
Con la presente newsletter commentiamo l’aggiornamento degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali pubblicati in data 10.11.2020 dall’UIF: questi schemi costituiscono un’autorevole punto di vista sugli indici di pericolosità delle operazioni economiche che ben possono ispirare, in ambito 231, la costruzione dei presidi delle aree di rischio tributario e di riciclaggio attraverso, tra l’altro, la previsione di verifiche sulle controparti contrattuali che contemplino i profili soggettivi individuati negli schemi come elemento di rischio.
In data 10.11.2020 l’unità di informazione finanziaria per l’Italia ha pubblicato l’aggiornamento degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, i quali si rivolgono a tutti i destinatari dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette elencati ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
Sul punto, al fine di agevolare la valutazione delle operatività sospette in materia fiscale l’unità di informazione finanziaria per l’Italia, coadiuvata dalla guardia di finanza e dall’agenzia delle entrate ha elaborato i seguenti schemi di anomalia
(i) Utilizzo o emissione di fatture per operazioni inesistenti
Lo schema di anomalia concernente l’utilizzo ovvero l’emissione di fatture per operazioni inesistenti intende raffigurare i reati di cui all’articolo 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ai sensi del quale assumono rilievo l’inesistenza oggettiva, totale o parziale delle operazioni, la sovrafatturazione nonché la riferibilità delle operazioni a soggetti diversi da quelli effettivi.
Sul punto, la UIF ha segnalato i profili soggettivi di maggiore rilevanza ai fini della commissione dei reati in epigrafe, tra i quali figurano: imprese giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità; imprese di recente costituzione, o che riprendono ad operare dopo un periodo di inoperatività, ecc.
Dal punto di vista del profilo oggettivo rilevano: società che registrano sostanziali pareggi della movimentazione registrata sui rapporti aziendali; società caratterizzate da accrediti seguiti da contestuali e sistematici prelievi di contante o trasferimenti a beneficiari ricorrenti, nonché causali generiche di natura commerciale, causali riferite a beni e servizi non coerenti con l’attività del soggetto, specie se inerenti a prestazioni di consulenza ovvero beni immateriali, ecc.
(ii) Frodi sull’IVA intercomunitaria
Con lo schema di anomalia concernente le frodi sull’IVA intercomunitaria la UIF ha specificato che nel compimento delle stesse sono coinvolte entità spesso prive di effettiva organizzazione o consistenza economica, le quali sfruttano il principio secondo cui negli scambi intracomunitari l’IVA è applicata nello stato di destinazione dei beni; stando a tale schema ne deriva che il soggetto residente in un diverso paese europeo, in cui non è prevista l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, effettua gli acquisti necessari e quest’ultimi verranno poi rivenduti ad un operatore nazionale. All’interno di tale schema di anomalia rientrano altresì le c.d. frodi carosello, in cui il vantaggio illecito può consistere anche nella formazione di una posizione creditoria in capo all’operatore economico che rivende all’estero, per effetto del trattamento di non compatibilità correlato alle cessioni intracomunitarie; lo schema potrebbe altresì coinvolgere più strutture societarie al fine di creare una rete di società interposte, finalizzata a rendere più difficili i controlli e il recupero dell’imposta evasa.
Tali tipologie di frodi possono registrarsi con riferimento a qualsiasi tipologia di merce, tuttavia si segnala che i beni più frequentemente introdotti in sistemi fraudolenti hanno: un elevato valore unitario, non sono facilmente deperibili e di largo consumo (ad esempio: autoveicoli, carburanti, elettrodomestici, telefoni cellulari).
Sul punto, la UIF ha segnalato i profili soggettivi di maggiore rilevanza, tra i quali figurano: imprese con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità, imprese con sede legale distante da quello in cui risulta essere ubicato il centro degli interessi e/o la sede direzionale delle stesse, ecc.
Dal punto di vista del profilo oggettivo rilevano: l’utilizzo anomalo di carte di pagamento per importo, frequenza e/o modalità delle operazioni di ricarica e/o prelevamento, trasferimento di fondi per importi significativi ai soci, specie se in paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio, cessione di beni a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli di mercato, ecc.
(iii) Frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale
Lo schema di anomalia concernente le frodi internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale, riguarda gli illeciti connessi con il trasferimento e la detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero nonché con il trasferimento della residenza all’estero, entrambe operazioni finalizzate alla sottrazione di base imponibile domestica attraverso lo sfruttamento delle differenze esistenti tra gli ordinamenti fiscali nazionali. Tale trasferimento consente di beneficiare indebitamente, con riferimento ai capitali esteri, di una tassazione minore rispetto a quella applicabile in Italia, comportando automaticamente la fruizione indebita di risparmi d’imposta.
D’ausilio nel compimento di tali illeciti sono il coinvolgimento di società interposte prive di un’effettiva struttura organizzativa idonea all’esercizio di un’attività economica, la cui presenza è giustificata unicamente dal conseguimento per il tramite delle stesse di un vantaggio fiscale.
Sul punto, la UIF ha segnalato i profili soggettivi di maggiore rilevanza ai fini della commissione delle frodi in epigrafe, tra i quali: soggetti con residenza all’estero o sede all’estero soprattutto se traferita recentemente, soggetti non residenti che hanno in Italia il proprio centro di interessi, desumibile: (i)dal luogo principale di svolgimento dell’attività: (ii)dalla localizzazione prevalente degli asset produttivi in Italia; nonché (iii)dalla preponderanza dei ricavi prodotti o dei costi sostenuti sul territorio nazionale rispetto a quelli totali, ecc.
Dal punto di vista del profilo oggettivo le operazioni maggiormente a rischio sono: trasferimenti di disponibilità all’estero, con specifico riferimento a paesi con livelli di imposizione notevolmente inferiori rispetto a quello domestico o in giurisdizioni opache, richiesta di chiusura di rapporti con contestuale trasferimento dei saldi all’estero, specie se in paesi con livelli di imposizione notevolmente inferiori rispetto a quello domestico, titolarità di investimenti all’estero o di attività esterne di natura finanziaria e/o patrimoniale, in assenza di documentazione comprovante l’assolvimento degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, ecc.
(iv) Operatività connessa con la cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi
Lo schema di anomalia concerne le operatività connesse con la cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi, riguarda le cessioni di crediti vantati nei confronti dell’amministrazione finanziaria al fine di ottenere liquidità in tempi ridotti rispetto a quelli necessari per l’erogazione del relativo rimborso.
Si segnala che tali crediti potranno essere ceduti per il tramite di atto pubblico o scrittura privata autenticata che dovrà poi essere notificata all’amministrazione finanziaria. Le cessioni possono essere oggetto di condotte fraudolente, connesse alla natura fittizia dei crediti ceduti e all’indebita compensazione degli stessi con i debiti tributari, oneri contributivi e premi realmente dovuti dalle imprese cessionarie.
In alcuni casi, al fine di eludere i controlli fiscali, i trasferimenti dei crediti fittizi avvengono attraverso cessioni o conferimenti d’azienda o di relativi rami delle stesse costituiti prevalentemente da crediti fiscali, o per tramite l’utilizzo dello stesso come conferimento di capitale in società di nuova costituzione.
In generale il corrispettivo della cessione è notevolmente inferiore al valore nominale dei crediti e il relativo pagamento è regolato con modalità particolarmente vantaggiose per i cessionari.
Sul punto, la UIF ha segnalato i profili soggettivi di maggiore rilevanza ai fini della commissione del reato in epigrafe, tra i quali: imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti di recente costituzione che riprendono a operare anche solo apparentemente dopo un periodo di inattività, imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità, sia per gli adempimenti previsti in fase costitutiva che sotto il profilo strutturale o gestionale; imprese cedenti e/o cessionarie e/o accollanti con legali rappresentanti o soci che per il profilo soggettivo e/o per l’assenza di adeguata conoscenza dell’impresa sembrano meri prestanome, possibili elementi rappresentativi dell’incoerenza rispetto al ruolo ricoperto sono, a titolo esemplificativo , l’età, lo status lavorativo/reddituale, la residenza in luoghi anche molto distanti dalla sede legale, la discordanza delle dichiarazioni rese in sede di adeguata verifica, la mancanza delle competenze e delle conoscenze attese per il tipo di attività, la difficoltà di comprensione della lingua italiana, la presenza di soggetti terzi, che pur rivestendo ruoli formalizzati nell’impresa, mostrano di avere interesse alle dinamiche imprenditoriali, ecc.
Dal punto di vista del profilo oggettivo rilevano: movimentazione caratterizzata da accrediti di bonifici di importo ingente disposti da imprese nazionali anche riconducibili ai medesimi soggetti ai quali fanno seguito trasferimenti verso l’estero al fine di generare il fittizio credito fiscale; stipula di ripetuti contratti di cessione di crediti fiscali o di rami d’azienda aventi ad oggetto in via sostanzialmente esclusiva crediti fiscali, spesso nella medesima giornata e con la partecipazione delle stesse società che intervengono in qualità di cedenti o cessionarie; apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalla quale emerge il credito ad opera di un professionista diverso da chi si occupa di trasmettere il documento dichiarativo; prezzo di cessione del credito fiscale notevolmente inferiore al valore nominale del credito stesso, ecc.
Si segnala che ai fini del corretto adempimento dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette non è necessario che ricorrano contemporaneamente tutti gli elementi descritti nello schema operativo, tuttavia la ricorrenza di un singolo elemento non è di perse motivo sufficiente per procedere alla segnalazione.
In conclusione, UIF specifica che «sarà cura dei soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, diffondere le indicazioni operative tra il personale e i collaboratori incaricati delle operazioni sospette».