La disciplina dello European Accessibility Act e il recepimento italiano con il d.lgs. 82/2022
La Direttiva (UE) 2019/882, nota anche come European Accessibility Act (EAA), stabilisce una disciplina comune in materia di accessibilità per determinati prodotti e servizi nel mercato interno europeo. L’obiettivo primario è promuovere l’inclusione delle persone con disabilità, garantendo loro pari accesso a beni e servizi essenziali e una piena partecipazione sociale ed economica.
L’Italia ha recepito lo EAA mediante l’emanazione del D.lgs. n. 82/2022, il quale entrerà in vigore a partire dal 28 giugno 2025. Tuttavia, come si avrà modo di approfondire nel prosieguo della trattazione, tutti i fornitori di servizi che rientrano in ambito di applicazione potranno continuare a prestare tali servizi con le medesime modalità precedentemente adottate fino al 28 giugno 2030, purché ciò avvenga utilizzando prodotti già in uso prima del 28 giugno 2025. Invece, qualora un soggetto fornitore di servizi adottasse un nuovo prodotto per l’erogazione dei servizi, ciò comporterebbe l’immediata applicazione del decreto.
1. Ambito di applicazione del d.lgs. 82/2022 (Prodotti e Servizi)
Il decreto si applica alle categorie di prodotti e servizi elencate all’art. 1, commi 2 e 3, se immessi sul mercato a partire dal 28 giugno 2025. In particolare,
- Prodotti: sistemi hardware informatici generici per consumatori (e relativi sistemi operativi); terminali self-service per pagamenti o per la fornitura dei servizi disciplinati; apparecchiature terminali interattive per servizi di comunicazione elettronica (e.g., dispositivi telefonici); apparecchiature terminali interattive per l’accesso a servizi di media audiovisivi (e.g., smart TV); lettori di libri elettronici (e-reader).
- Servizi: servizi di comunicazione elettronica (escluse comunicazioni machine-to-machine); servizi di accesso a contenuti di media audiovisivi; servizi di trasporto passeggeri (aereo, autobus, ferroviario, navigazione), incluse componenti come siti web, app mobile, biglietti elettronici, informazioni di viaggio in tempo reale e terminali self-service interattivi; servizi bancari al consumatore; fornitura di e-book (libri elettronici) e software dedicati; servizi di commercio elettronico (e-commerce).
Sono escluse dall’ambito alcune tipologie specifiche di contenuti (e.g., mappe online non utilizzabili per navigazione, a condizione che siano disponibili alternative accessibili) in linea con le eccezioni previste dalla Direttiva.
2. Obblighi di fabbricanti, importatori, distributori e fornitori di servizi
Il D.lgs. 82/2022 impone obblighi di conformità ai soggetti economici lungo l’intera catena di fornitura, analoghi a quelli previsti dalla normativa UE per la marcatura CE e la sicurezza dei prodotti.
In sintesi, gli obblighi in capo a ciascun soggetto sono:
- Fabbricanti (art. 6): devono progettare e realizzare i prodotti in conformità ai requisiti di accessibilità applicabili, predisponendo la necessaria documentazione tecnica a supporto. Se il processo di valutazione della conformità (Allegato III) ha esito positivo, il fabbricante redige la Dichiarazione UE di conformità e appone la marcatura CE sul prodotto.
- Importatori (art. 8): possono immettere sul mercato solo prodotti conformi ai requisiti di accessibilità, verificando che il fabbricante abbia eseguito la valutazione di conformità e disponendo delle relative evidenze. Essi devono, inoltre, indicare sul prodotto il proprio nome e indirizzo e conservare una copia della Dichiarazione UE di conformità.
- Distributori (art. 9): prima di distribuire un prodotto, sono tenuti a controllare che esso rechi la marcatura CE, sia corredato da istruzioni e informazioni (anche sulla sicurezza) in lingua italiana o inglese e che fabbricante e importatore abbiano ottemperato agli obblighi di legge. In caso di non conformità nota, il distributore deve astenersi dalla distribuzione e informare il fabbricante o importatore e le autorità competenti.
- Fornitori di servizi (art. 12): devono progettare ed erogare i servizi in conformità ai requisiti di accessibilità applicabili, predisponendo le relative informazioni secondo quanto richiesto (Allegato IV). Tali informazioni, e.g. una dichiarazione di accessibilità del servizio, vanno messe a disposizione del pubblico in forma sia scritta sia orale, con modalità accessibili alle persone con disabilità, e mantenute aggiornate per tutto il periodo di erogazione del servizio.
3. Requisiti di accessibilità e deroghe (Allegati)
I requisiti specifici di accessibilità che i prodotti e servizi devono soddisfare sono dettagliati nell’Allegato I del decreto (sezioni I-II per i prodotti, III-IV per i servizi), in linea con quanto previsto dalla Direttiva.
L’Allegato II fornisce esempi indicativi di possibili soluzioni tecniche per l’adempimento dei suddetti requisiti. In generale, tali requisiti riguardano caratteristiche di progettazione che rendano il prodotto o servizio fruibile da utenti con varie disabilità (e.g., presenza di alternative testuali per contenuti non testuali, informazioni e istruzioni fornite attraverso più canali sensoriali, interfacce compatibili con tecnologie assistive, packaging e documentazione di uso accessibili).
Il legislatore ha previsto eccezioni mirate per evitare oneri eccessivi. In particolare, l’art. 3 del d.lgs. 82/2022 esenta le microimprese fornitrici di servizi (imprese con meno di 10 dipendenti e fatturato annuo ≤ 2 milioni di euro) dall’obbligo di conformità ai requisiti di accessibilità per i servizi offerti.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13, i requisiti di accessibilità si applicano solo nella misura in cui la loro osservanza non comporti una modifica sostanziale della natura del prodotto/servizio o non imponga un onere sproporzionato per gli operatori economici interessati. L’eventuale carattere sproporzionato dell’onere deve essere valutato secondo i criteri fissati nell’Allegato V (e.g., costo e benefici, dimensioni dell’operatore, ciclo di vita del prodotto) e adeguatamente documentato. In caso di invocazione dell’onere sproporzionato, la valutazione va comunicata alle autorità di vigilanza competenti e riesaminata periodicamente, specie a fronte di modifiche del servizio o trascorsi cinque anni.
Tali deroghe non esimono completamente dall’obbligo di accessibilità: l’operatore è comunque tenuto a garantire il massimo grado di accessibilità possibile senza incorrere nell’onere eccessivo o nello snaturamento del prodotto/servizio.
4. Regime transitorio per i fornitori di servizi
Come già precisato antecedentemente, la disciplina contenuta all’interno del decreto in esame come previsto dall’art. 25, comma 1, primo periodo, entra in vigore a partire dal 28 giugno 2025. Tuttavia, il legislatore italiano ha previsto regime transitorio, finalizzato a calmierare l’impatto effettivo del decreto, coerentemente con il portato dell’art. 13, comma 1 del decreto.
Infatti, come è esplicitamente sottolineato dal secondo periodo del comma 1 dell’art. 25, “fino al 28 giugno 2030 i fornitori di servizi possono continuare a prestare i loro servizi utilizzando prodotti che utilizzavano in modo legittimo prima di tale data per fornire servizi analoghi.”
Dunque, atteso che il sintagma “in modo legittimo”, connesso alla modalità di utilizzo dei prodotti per mezzo dei quali fornire determinati servizi, rimanda ad un uso dei medesimi non contra ius, l’unica questione problematica di carattere ermeneutico che permane è quella di rintracciare e perimetrare il contenuto del concetto di “prodotto”, al fine di comprendere l’effettiva estensione applicativa della norma di cui sopra.
Poiché il d.lgs. n. 82/2022 non aiuta a fare luce sulla questione, può venire in soccorso l’esame del Considerando (19) della Direttiva, il quale recita quanto segue: “Al fine di garantire l’accessibilità dei servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, anche i prodotti utilizzati per la prestazione di tali servizi con cui il consumatore interagisce dovrebbero rispettare i requisiti di accessibilità applicabili della presente direttiva”.
Pertanto, seppur indirettamente, è possibile inferire che il concetto di “prodotto” si esplica come il mezzo (a) utilizzato dal fornitore di servizi “per la prestazione dei servizi” medesimi e (b) attraverso il quale “il consumatore interagisce.”
In conclusione, tutti i fornitori di servizi che rientrano in ambito di applicazione potranno continuare a prestare tali servizi con le medesime modalità precedentemente adottate fino al 28 giugno 2030, purché ciò avvenga utilizzando prodotti già in uso prima del 28 giugno 2025.
Pertanto, qualora un soggetto fornitore di servizi adottasse un nuovo prodotto per l’erogazione dei servizi, ciò comporterebbe l’immediata applicazione del decreto.
Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.