14 Gennaio 2025

Dal 2027 vietati i prodotti ottenuti con il lavoro forzato.

In data 27 novembre 2024 il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il Regolamento UE 2024/3015 con il quale vieta la commercializzazione, sul mercato interno europeo, dei prodotti ottenuti con il lavoro forzato. La nuova normativa oltre a stabilire in modo netto il citato divieto di commercializzazione, introduce un apparato normativo volto a definire i poteri delle autorità pubbliche per rendere effettivo tale divieto.

La ratio del nuovo Regolamento – come intuibile – è quella di tutelare i diritti umani – la cui violazione mediante il lavoro forzato, ad oggi, interessa circa 27,6 milioni di persone nel mondo.

Il Regolamento diventerà applicabile a partire dal 14 dicembre 2027.

Nel seguito analizziamo i punti principali della materia.

1. Ambito di applicazione.

Il Regolamento si rivolge in primis agli operatori economici europei ai quali è fatto divieto di immettere o mettere a disposizione sul mercato o di esportare i prodotti ottenuti con il lavoro forzato; per la definizione dello stesso la normativa richiama la convenzione OIL (Organizzazione Internazionale sul Lavoro) n. 29, secondo cui il termine lavoro forzato o obbligatorio indica ogni lavoro o servizio estorto ad  una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente.

Rilevante è altresì la disposizione dell’art. 4 in base alla quale i prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati disponibili sul mercato – e dunque soggetti alla normativa – se l’offerta è destinata agli utilizzatori finali dell’Unione.

2. I nuovi poteri in capo alle autorità pubbliche.

Come anticipato, il nuovo Regolamento prevede altresì un nuovo sistema di poteri in capo alle autorità pubbliche.

In primo luogo, è bene premettere che entro il 14 dicembre 2025 gli Stati membri dovranno designare l’autorità nazionale che, unitamente alla Commissione europea, sarà responsabile dell’applicazione del complesso di norme portate dal Regolamento.

Tali autorità, seguendo un approccio basato sul rischio, sono tenute ad avviare e a condurre le indagini volte ad individuare i beni prodotti con lavoro forzato, tenendo in considerazione l’entità e la gravità del presunto lavoro forzato, la quantità o il volume dei prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione e la percentuale della parte del prodotto che si sospetta sia stata realizzata con il lavoro forzato rispetto al prodotto finale.

Qualora vi sia il fondato sospetto che un prodotto sia vietato per l’effetto del nuovo Regolamento, l’autorità pubblica ha la facoltà di avviare un’indagine informando gli operatori interessati e richiedendo agli stessi informazioni pertinenti. Prima di avviare un’indagine formale le autorità hanno la facoltà di avviare un’indagine preliminare richiedendo informazioni agli operatori economici sottoposti a valutazione, e decidendo poi, in base a tali risultanze, se avviare un’indagine formale.

Qualora a seguito di tali procedimenti il prodotto venga ritenuto prodotto con lavoro forzato, l’autorità potrà emettere una decisione contenente: (i) il divieto di immettere o mettere a disposizione sul mercato dell’Unione i prodotti interessati e di esportarli; (ii) l’ordine, rivolto agli operatori economici oggetto dell’indagine, di ritirare dal mercato dell’Unione i prodotti interessati che sono già stati immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione, o di rimuovere da un’interfaccia online i contenuti relativi ai prodotti o agli annunci di tali prodotti; nonché (iii) l’ordine, rivolto agli stessi, di smaltire i rispettivi prodotti. A tale decisione sarà inoltre possibile pervenire anche qualora l’operatore economico non collabori con l’autorità, rifiutandosi di fornire informazioni o fornendo informazioni false o reticenti.

3. Le conseguenze sugli operatori economici e le misure di supporto.

Al fine di ridurre l’impatto della normativa sulle PMI, la Commissione europea e le autorità nazionali designate dovranno: (i) da un lato predisporre “misure di accompagnamento per sostenere gli sforzi degli operatori economici e dei loro partner commerciali nella stessa catena di approvvigionamento”, e (ii) dall’altro – entro il 14 giugno 2026 – rendere disponibile una banca dati relativa ad informazioni indicative, verificabili e regolarmente aggiornate sui rischi del lavoro forzato in zone geografiche specifiche o in relazione a prodotti o gruppi di prodotti specifici.

La Commissione, inoltre, sempre entro il 14 giugno 2026, sarà tenuta ad elaborare delle linee guida al fine di agevolare l’applicazione della disciplina sia per le autorità nazionali competenti, sia per gli operatori economici. Con riferimento a quest’ultimi, tali linee guida dovranno contenere: le indicazioni per gli operatori economici relative al dovere di diligenza in relazione al divieto forzato, le migliori prassi per porre fine ai diversi tipi di lavoro forzato e per porvi, nonché suggerimenti sulle modalità di dialogo con le autorità competenti.   

Infine, in base all’art. 37 sarà compito degli stati membri stabilire le sanzioni applicabili agli operatori economici in caso di inosservanza di una decisione dell’autorità.

Lo studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

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