Novità in tema di reati presupposto: introdotti i nuovi reati contro il patrimonio culturale
A seguito di alcune modifiche introdotte dal Senato, lo scorso 3 marzo la Camera ha approvato in via definitiva il progetto di legge A.C. 893-B con cui si è operata una profonda riforma della disciplina prevista a tutela del patrimonio culturale[1]. La riforma entra in vigore in data 23.03.2022 per effetto della pubblicazione in G.U. n. 68 del 22.03.2022 della legge n. 22/2022, ed è stata ispirata dalle linee guida contenute nella Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali (Convenzione di Nicosia del 19.05.2017), che entrerà in vigore il 1° aprile 2022[2].
L’intervento normativo è stato dettato anche dalla necessità di riorganizzare il quadro sanzionatorio penale in materia che, prima della riforma, risultava estremamente scarso e frammentato.
Con la riforma in questione sono state apportate delle modifiche: (i) al Codice penale; (ii) al d.lgs. 231/2001; (iii) alla legge n. 394/1991 in tema di aree protette.
In questa sede ci limiteremo ad esporre le novità previste nel Codice penale e nel d.lgs. 231/2001.
1. Modifiche al Codice Penale
Prima dell’intervento normativo, la maggior parte delle disposizioni a tutela del patrimonio culturale era contenuta nel Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004), che negli artt. da 169 a 181, individuava una serie di reati di natura sia delittuosa che contravvenzionale[3]. Nel Codice penale erano inserite solamente due fattispecie di natura delittuosa a tutela del patrimonio culturale, ossia: il danneggiamento (art. 635 c.p.) e il deturpamento di cose di interesse culturale (art. 639 c.p.), oltre ad alcune contravvenzioni come quelle di cui agli artt. 733 e 734 c.p.
Con la riforma in commento, il legislatore ha:
– collocato nel Codice penale gli illeciti che in precedenza erano ripartiti tra questo e il Codice dei beni culturali;
– introdotto nuove fattispecie di reato con la previsione, nel libro II, del Titolo VIII-bis “Dei delitti contro il patrimonio culturale” (artt. da 518-bis a 518-undevcies) [4];
– innalzato le pene edittali vigenti;
– ampliato le fattispecie per cui è prevista la confisca allargata di cui all’art. 240-bis c.p.;
– introdotto delle aggravanti nel caso in cui i reati comuni siano commessi a danno di beni culturali.
Quasi tutti i reati di cui al nuovo Titolo VIII-bis c.p., oggi, assumono rilevanza anche ai sensi del d.lgs. 231/2001, che, dopo essere stato oggetto di modifica nel dicembre 2021 con l’introduzione delle fattispecie in tema di mezzi di pagamento diversi dal contante e delle novità in tema di riciclaggio, viene oggi nuovamente modificato con l’inserimento delle fattispecie di reato contro il patrimonio culturale.
2. Nuovi artt. 25-septesdecies e 25-duodevices del d.lgs. 231/2001
L’art. 3 della legge in commento ha ampliato il catalogo dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, introducendo due nuovi articoli che prevedono una responsabilità in capo alle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio sia commesso uno dei delitti contro il patrimonio culturale ivi previsto.
Nello specifico, è stato previsto il nuovo art. 25-septiesdecies rubricato “Delitti contro il patrimonio culturale” che prevede la responsabilità dell’ente nel caso di commissione dei seguenti delitti, oggi previsti nel Codice penale:
– art. 518-novies c.p.: violazione in materia di alienazione di beni culturali, punita con una sanzione amministrativa da 100 a 400 quote;
– art. 518-ter c.p.: appropriazione indebita di beni culturali, punita con una sanzione amministrativa da 200 a 500 quote;
– art. 518-decies c.p.: importazione illecita di beni culturali, punita con una sanzione amministrativa da 200 a 500 quote;
– art. 518-undecies c.p.: uscita o esportazione illecite di beni culturali, punita con sanzione amministrativa da 200 a 500 quote;
– art. 518-duodecies c.p.: distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici, punito con una sanzione amministrativa da 300 a 700 quote;
– art. 518-quaterdecies c.p.: contraffazione di opere d’arte, punita con sanzione amministrativa da 300 a 700 quote;
– art. 518-bis c.p.: furto di beni culturali, punito con sanzione amministrativa da 400 a 900 quote;
– art. 518-quater: ricettazione di beni culturali, punita con sanzione amministrativa da 400 a 900 quote;
– art. 518-octies: falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali, punita con sanzione amministrativa da 400 a 900 quote.
In caso di condanna, è prevista anche l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 d.lgs. 231/2001.
Nonostante il nuovo art. 25-septiesdecies introduca un notevole quantitativo di fattispecie, il legislatore ha espressamente chiarito che i delitti contenuti nel nuovo art. 25-duodevicies siano ritenuti più gravi e rilevanti, tanto da prevedere l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività, nei casi in cui l’ente sia utilizzato con lo scopo prevalente di commettere tali delitti.
Il nuovo art. 25-duodevicies è rubricato “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici” e include nel novero dei reati presupposto i nuovi artt. 518-sexies c.p. e l’art. 518-terdecies c.p. con l’applicazione di sanzione amministrativa da 500 a 1000 quote.
Pertanto, può assumere rilievo anche in capo gli enti la condotta di riciclaggio avente ad oggetto beni culturali, che, peraltro, prevede l’applicazione di una pena inasprita[5] in capo al reo rispetto a quanto previsto dell’ordinario art. 648-bis c.p.[6]
3. Conclusioni
A fronte dei recenti ampliamenti del catalogo dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, che ricordiamo si sono verificati anche con interventi sugli articoli 25-octies e 25-octies.1, riteniamo sia opportuno che gli enti procedano – quantomeno – ad una valutazione dei rischi di reato che potrebbero impattare o avere ripercussioni sugli stessi, allo scopo di valutare la necessità di modificare e/o aggiornare i presidi contenuti nei MOGC adottati. In particolare, rileviamo che alcune fattispecie previste nel nuovo elenco dei reati presupposto possono essere astrattamente configurabili anche nel caso in cui l’attività dell’ente non abbia ad oggetto l’amministrazione o il commercio di beni culturali (si pensi all’alienazione di immobili sottoposti a vincolo oppure la distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici).
[1] Ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 42/2004, il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. Per beni culturali si intendono le cose mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11 del medesimo d.lgs., presentano interesse artistico, storico, archeologico […] e le altre cose così definite dalla legge. Sono invece beni paesaggistici gli immobili e le aree di cui all’art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali […] del territorio e gli altri beni così definiti dalla legge.
[2] La convenzione è stata ratificata in Italia con la legge n. 6/2022, pubblicata in G.U. n. 31 il 07.02.2022.
[3] A titolo esemplificativo: uso illecito di beni culturali, realizzazione di opere illecite su beni culturali, impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.
[4] Le nuove fattispecie sono: furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.); appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.); ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.), impiego di beni culturali provenienti da delitto (art. 518-quinquies c.p.); riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.); autoriciclaggio di beni culturali (art. 518-septies c.p.); falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.); violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies); importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.); uscita o esportazioni illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.); distruzione[…] di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.); devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.); contraffazione d’opere d’arte (art. 518-quaterdecies c.p.).
[5] L’art. 518-sexies c.p. prevede la pena della reclusione da 5 a 14 anni e una multa da 6.000,00 a 30.000,00 euro.
[6] Nonostante il testo di legge riporti espressamente il testo di cui all’art. 648-bis c.p. prima della riforma, riteniamo che il richiamo sia rivolto alla norma con l’attuale contenuto (pertanto comprensiva di delitti colposi e contravvenzioni).