Il Nuovo Codice degli Incentivi: la riforma organica del sistema di agevolazioni alle imprese
D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 — In vigore dal 1° gennaio 2026
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 286 del 10 dicembre 2025) del Decreto Legislativo 27 novembre 2025, n. 184, l’ordinamento italiano si è dotato per la prima volta di un corpus normativo organico e unitario in materia di incentivi alle imprese: il Codice degli Incentivi.
Il provvedimento, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 20 novembre 2025, dà attuazione alla delega conferita al Governo dall’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della Legge 27 ottobre 2023, n. 160, e segna il superamento del previgente D.Lgs. n. 123/1998, che per oltre un quarto di secolo ha costituito il riferimento normativo di base per la disciplina delle agevolazioni pubbliche. Il decreto è entrato in vigore il 1° gennaio 2026.
Finalità della riforma
Il Codice nasce dall’esigenza di superare la storica frammentazione e stratificazione normativa che caratterizzava il sistema italiano degli incentivi alle imprese. Negli anni, la sovrapposizione di regole, procedure e strumenti tecnici aveva reso l’accesso alle agevolazioni pubbliche un percorso complesso e spesso poco trasparente, penalizzando in particolare le realtà imprenditoriali di minori dimensioni.
La riforma persegue tre obiettivi fondamentali: armonizzare la disciplina generale in materia di incentivi alle imprese, semplificare le procedure amministrative di accesso alle agevolazioni e garantire uniformità nell’utilizzo della strumentazione tecnica connessa all’intero ciclo di vita degli incentivi.
Ambito di applicazione
Il Codice disciplina i principi generali dei procedimenti amministrativi relativi agli interventi di agevolazione alle imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica.
Le disposizioni trovano applicazione anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
Restano tuttavia esclusi dal perimetro applicativo del nuovo Codice:
- gli incentivi fiscali che non prevedono attività istruttorie di tipo valutativo (come i crediti d’imposta automatici soggetti a mera verifica formale e di capienza delle risorse);
- gli incentivi fiscali in materia di accise;
- gli incentivi contributivi, ai quali si applicano soltanto le disposizioni del Codice ritenute compatibili.
Per tali categorie, pertanto, continuano ad applicarsi le normative settoriali previgenti. L’art. 19, rubricato “Regime speciale per gli incentivi fiscali e per incentivi contributivi”, rappresenta la norma chiave che definisce questo perimetro applicativo.
Le principali novità
1. Il Sistema Incentivi Italia (art. 3)
Elemento cardine della riforma è l’istituzione del Sistema Incentivi Italia, un catalogo integrato di servizi digitali costruito sull’interoperabilità di due infrastrutture già esistenti: il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e la piattaforma Incentivi.gov.it.
Il Sistema è concepito per supportare l’intero ciclo di vita dell’incentivo — dalla programmazione alla valutazione ex post — e offrirà, tra l’altro: l’elaborazione di schemi di bando-tipo, un sistema standardizzato di classificazione delle voci di spesa ammissibili, funzionalità per l’accesso e la gestione delle domande, strumenti per il monitoraggio e la diffusione degli esiti delle valutazioni, nonché un servizio di verifica e certificazione telematica preventiva del possesso dei requisiti di accesso da parte delle imprese proponenti.
Va tuttavia segnalato che l’art. 3 lascia ferma la possibilità per i soggetti competenti di continuare ad utilizzare proprie piattaforme per la gestione degli incentivi, rendendo l’adesione al Sistema su base volontaria.
2. Il Programma degli incentivi (art. 4)
Il Codice impone un significativo cambio di paradigma: dalla gestione frammentata e talvolta emergenziale alla pianificazione strategica. Ciascuna amministrazione centrale responsabile è tenuta ad adottare un Programma degli incentivi, documento pluriennale che deve individuare: gli obiettivi strategici di sviluppo, gli incentivi da destinare alla loro realizzazione, il cronoprogramma di attuazione e il quadro finanziario.
Il modello del Programma è reso disponibile nel Sistema Incentivi Italia, che ne assicura la pubblicità.
3. Il Tavolo permanente degli incentivi (art. 5)
Per garantire un adeguato coordinamento tra le politiche di incentivazione statali e regionali, il decreto istituisce presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) il Tavolo permanente degli incentivi. Si tratta di una sede stabile di confronto alla quale partecipano congiuntamente e paritariamente i rappresentanti delle amministrazioni responsabili centrali, delle Regioni e delle Province autonome, con il compito di favorire la sinergia e la complementarità tra i diversi livelli di programmazione e di ridurre il rischio di duplicazioni nell’allocazione delle risorse.
4. Il bando-tipo e i contenuti minimi dei bandi (artt. 6 e 9)
Per semplificare l’attività di consulenza, ridurre il contenzioso e garantire prevedibilità del quadro regolatorio, il Codice introduce il bando-tipo, da definirsi con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
I bandi dovranno contenere elementi standardizzati obbligatori, tra cui: finalità e base giuridica, risorse disponibili e riserve applicabili, condizioni soggettive di ammissibilità dei proponenti, operazioni agevolabili e spese ammissibili, agevolazioni concedibili e modalità di determinazione dell’ammontare, procedure di accesso e tempistiche, disciplina delle variazioni, della revoca e delle modalità di controllo, nonché disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
5. Forme delle agevolazioni (art. 12)
Le agevolazioni possono essere attribuite nelle seguenti forme, anche combinate tra loro nell’ambito di un medesimo incentivo: contributi a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie, finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive, nonché altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea.
6. Equiparazione tra lavoratori autonomi e imprese (art. 10)
Una delle novità di maggiore rilievo pratico è l’introduzione del principio di parità tra lavoratori autonomi e imprese ai fini dell’accesso agli incentivi. Il Codice stabilisce che, nei bandi compatibili, i lavoratori autonomi possono accedere alle agevolazioni alle stesse condizioni previste per le piccole e medie imprese. I professionisti sono inoltre esonerati dai requisiti richiesti alle imprese che non risultino necessari per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o che non siano strettamente funzionali all’incentivo (quali, ad esempio, specifici codici ATECO, requisiti di organico minimo, requisiti di bilancio o patrimoniali).
Le amministrazioni sono chiamate a definire, ove necessario, disposizioni apposite per disciplinare requisiti specifici di accesso destinati ai lavoratori autonomi, al fine di evitare ostacoli di fatto alla loro partecipazione. Si tratta del completamento di un percorso avviato con la Legge n. 81/2017 (c.d. Jobs Act del lavoro autonomo).
7. Criteri di premialità e riserve per le PMI (art. 8)
Il Codice introduce meccanismi premiali obbligatori — sotto forma di punteggi aggiuntivi, riserve di fondi o maggiorazione del contributo — a favore delle imprese virtuose. Costituiscono elementi premianti in fase istruttoria:
- il rating di legalità per le imprese iscritte all’apposito elenco;
- il possesso della certificazione della parità di genere (UNI/PdR 125:2022, ai sensi dell’art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006);
- l’assunzione di persone con disabilità in misura superiore agli obblighi di legge;
- misure di valorizzazione del lavoro femminile, giovanile, del lavoro di cura e della natalità.
È inoltre prevista una riserva finanziaria minima del 60% delle risorse di ciascun incentivo a favore delle PMI, di cui almeno il 25% destinato alle micro e piccole imprese o ai lavoratori autonomi ammessi ai sensi dell’art. 10.
8. Obbligo di copertura assicurativa catastrofale (art. 9)
Il Codice chiarisce l’impatto dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi contro i rischi catastrofali (previsto dall’art. 1, comma 101, della Legge di Bilancio 2022) sull’accesso alle agevolazioni pubbliche. La mancata stipula della polizza comporta, di regola, l’esclusione dagli incentivi che prevedono una valutazione tecnico-discrezionale dei progetti (bandi a istruttoria valutativa), mentre restano fruibili gli incentivi fiscali automatici.
9. Contrasto alla delocalizzazione e tutela dell’occupazione (art. 16)
Il decreto conferma e rafforza misure rigorose contro la delocalizzazione dei siti produttivi. In particolare, il Codice prevede:
- la revoca degli incentivi in caso di trasferimento dell’attività produttiva al di fuori dello Spazio Economico Europeo entro 5 anni dal completamento dell’investimento agevolato (il termine è esteso a 10 anni per le grandi imprese);
- l’obbligo di restituzione delle agevolazioni con maggiorazioni;
- sanzioni fino a quattro volte l’aiuto percepito in caso di delocalizzazione extra-UE;
- l’obbligo di comunicazione preventiva dell’intenzione di delocalizzare;
- il divieto di accesso ad altri incentivi per i successivi 5 anni (10 anni per le grandi imprese) per le imprese decadute per delocalizzazione.
Sono inoltre introdotte regole a salvaguardia dei livelli occupazionali, con possibilità di revoca totale o parziale del beneficio in caso di riduzioni non giustificate dell’organico, fatti salvi i casi di riduzione dovuta a giustificato motivo oggettivo.
10. Disciplina della revoca (art. 17)
Il Codice introduce un quadro uniforme per le ipotesi di revoca totale o parziale delle agevolazioni. La revoca è disposta dal soggetto competente al ricorrere, tra l’altro, delle seguenti circostanze: assenza di requisiti di ammissibilità o documentazione incompleta/irregolare non sanabile e imputabile al beneficiario; mancata realizzazione dell’operazione finanziata nei termini previsti; mancato rispetto dei termini per il mantenimento e la destinazione dei beni agevolati (in mancanza di diversa indicazione del bando, la revoca opera se i beni sono alienati, ceduti o distratti prima di 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese dal completamento dell’investimento); operazioni di delocalizzazione; dichiarazioni mendaci rese in fase di domanda.
11. Controlli e verifiche (art. 18)
Il sistema dei controlli è impostato secondo criteri di proporzionalità e rischio. Le verifiche sono condotte con modalità telematiche ove possibile, in coerenza con i principi di semplificazione, e coprono l’intero ciclo di vita dell’incentivo, dalla fase di accesso alla fase di mantenimento dei vincoli.
12. Monitoraggio e valutazione (artt. 20 e 21)
Il Codice introduce un sistema strutturato di monitoraggio basato sull’utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) e una disciplina organica della valutazione ex ante, in itinere ed ex post, finalizzata a misurare l’efficacia delle misure di sostegno e a orientare la futura programmazione.
Considerazioni finali
Il nuovo Codice degli Incentivi rappresenta un passaggio significativo nel percorso di modernizzazione del rapporto tra Stato e sistema produttivo. L’ambizione è quella di costruire un ecosistema più trasparente, prevedibile e digitale, nel quale le imprese — grandi e piccole, così come i lavoratori autonomi — possano orientarsi con maggiore facilità nella ricerca e nell’accesso alle agevolazioni pubbliche.
Resta naturalmente da verificare l’effettiva implementazione del Sistema Incentivi Italia — la cui adozione da parte delle amministrazioni rimane su base volontaria — e l’adozione dei decreti attuativi necessari (primo fra tutti il decreto ministeriale per la definizione del bando-tipo, atteso entro centottanta giorni dall’entrata in vigore).
