Regolamento EUDR: come adeguarsi alla normativa europea

Obblighi, scadenze e adempimenti operativi per le imprese
Il Regolamento EUDR (EU Deforestation Regulation) nr. 2023/1115 rappresenta una delle misure più rilevanti nell’ambito del Green Deal europeo, con l’obiettivo di rendere l’Europa il primo continente ad impatto climatico zero entro l’anno 2050.
In particolare, il Regolamento EUDR introduce obblighi precisi per le imprese e operatori economici che immettono sul mercato UE o esportano verso Paesi terzi[1] determinate materie prime e prodotti rilevanti. L’obiettivo è quello di assicurare che tali prodotti non provengano da terreni deforestati dopo il 31.12.2020.
A chi si applica la normativa EUDR
La portata applicativa del Regolamento è particolarmente ampia poiché lo stesso si applica a qualsiasi persona fisica[1] o giuridica che:
- immette per la prima volta sul mercato UE (oppure esporta dall’UE) le materie prime o i prodotti rilevanti, come meglio specificati infra – il c.d. “Operatore”;
- mette a disposizione sul mercato UE prodotti già immessi da un operatore – il c.d. “Trader” (rientrano nella categoria, per esempio, i distributori, grossisti, retailer, etc..).
Ai fini della corretta qualificazione dei destinatari della normativa, occorre tuttavia prestare particolare attenzione ad alcune casistiche quali:
- Operatori Extra-UE: se il primo soggetto ad immettere il prodotto e/o la materia prima rilevante ha sede in un territorio extra UE, l’Operatore EUDR sarà il primo soggetto della catena di distribuzione stabilito in territorio UE.
- Trasformazione di materie prime: se un Trader trasforma la materia prima in un prodotto rilevante ai sensi del Regolamento stesso, assume la qualifica di Operatore.
Per le SME o PMI – ai sensi della Direttiva contabile UE 2013/34 UE e alla relativa raccomandazione 2003/361/CE – sono previste scadenze e adempimenti differenziati.
Questa indicazione assume particolare rilievo per le Società che appartengono ad un Gruppo le quali, tenuto conto dei criteri di calcolo e del criterio di collegamento con la controllante indicati nei provvedimenti europei, potrebbero qualificarsi come grandi imprese.
Materie prime e prodotti rilevanti per il Regolamento EUDR
Il Regolamento EUDR pone l’attenzione su alcune materie prime e prodotti il cui consumo ha determinato circa il 10% della deforestazione globale degli ultimi anni.
Le materie prime di riferimento sono classificate in 7 macro categorie, quali:
- bovini
- cacao
- caffè
- olio di palma
- gomma
- soia
- legno.
Nell’Allegato I del Regolamento vengono inoltre individuati, mediante i relativi codici identificativi doganali, i c.d. prodotti derivati dalle summenzionate materie prime – i quali sottostanno alle previsioni regolamentari come le stesse materie prime.
A titolo esemplificativo, tra i prodotti derivati troviamo: (i) mobili, pannelli, carta, libri, cartone – come derivati del legno[1]; (ii) pneumatici, gomma naturale e gli articoli in gomma – come derivati dalla gomma; (iii) cioccolato e prodotti dolciari a base di cacao – come derivati del cacao (iv) pelle, cuoio, prodotti in pelle e carne bovina – come derivati dei bovini.
Cosa devono fare le imprese?
Gli adempimenti EUDR variano a seconda della qualifica e della dimensione dell’impresa.
- Gli Operatori e i Trader non SME devono:
- predisporre una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) dopo aver: (i) raccolto dal proprio fornitore (o registrato) tutti i dati sul prodotto richiesti dalla normativa[1]; (ii) svolto una valutazione del rischio in base alle informazioni raccolte e (iii) adottato dei presidi volti a mitigare il rischio;
- caricare la DDS sulla relativa piattaforma europea
- I Trader SME non devono dar seguito ad una propria attività di due diligence potendo recuperare i dati e le informative trasmesse dai propri Operatori. In ogni caso devono mettere a disposizione: (i) i dati sui fornitori e sui clienti diretti; (ii) i numeri di riferimento delle DDS a monte e devono conservare la documentazione per 5 anni.
I termini per gli adempimenti
A seguito di alcuni rinvii, da ultimo con il Regolamento UE 2024/3234, i termini per dar seguito agli adempimenti sono i seguenti:
- 30.12.2025 per le imprese medio-grandi (le medie imprese – anche se inserite nel perimetro SMI – sono assoggettate alle grandi in quanto a scadenze)
- 30.06.2026 per le piccole e micro imprese.
Quali sono le sanzioni?
Gli Stati Membri devono individuare delle sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive ma alcuni standard minimi sono già stabiliti dal Regolamento e, in particolare:
- Multa fino al 4% del fatturato annuo UE dell’impresa
- Confisca delle merci e dei proventi
- Ritiro o divieto di immissione dei prodotti/materie prime sul mercato
- Esclusione da fondi o appalti UE sino a 12 mesi.
Lo stato attuale del Regolamento EUDR in Italia e prossimi passi
In Italia, l’Autorità designata è il MASAF (Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste) e in particolare l’ICQRF (Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi Agroalimentari) – ma non è ancora stato adottato il decreto nazionale volto a disciplinare nel dettaglio le sanzioni.
In ogni caso, poiché il Regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri senza necessità di recepimento nazionale, è fondamentale dare tempestivo seguito agli adempimenti previsti dalla normativa. In particolare, occorre:
- verificare se si rientra nell’ambito di applicazione;
- avviare un piano operativo per adeguarsi agli adempimenti;
- definire un sistema di due diligence interno e aggiornare la supply chain.
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[1] Le informazioni richieste sono: quantità, descrizione mediante codice doganale, indicazioni sui fornitori e sui clienti, indicazione del paese di origine, geolocalizzazione precisa delle aree forestali o delle parcelle agricole con indicazione delle coordinate GPS di ciascun appezzamento da cui proviene la materia prima, data di produzione/raccolta, conformità alle leggi del paese di origine)
[1] Sono espressamente esclusi dall’applicazione del Regolamento gli imballaggi utilizzati unicamente come mezzi contenitivi di altri prodotti o materie poi prime messe in circolazione;
[1] Il Regolamento si applica unicamente alle persone fisiche che svolgono attività di natura economica non ai consumatori.
[1] Ad ogni Pase sarà attribuito un livello di rischio – che sarà aggiornato periodicamente in base ai dati raccolti sulla deforestazione. A seconda del livello di rischio attribuito al paese di provenienza del prodotto/materia prima considerata sono previsti controlli più o meno rafforzati da parte delle Autorità sul rispetto delle previsioni normative.