12 Febbraio 2024

Riforma dello Sport: nuovi obblighi per gli enti sportivi dilettantistici

Nella newsletter odierna analizziamo le più importanti novità introdotte dalla Riforma dello Sport (l. 8 agosto 2019, n. 86 e successivi decreti legislativi di attuazione), a cui tutti gli enti sportivi dilettantistici, associazioni o società che siano, devono adeguarsi; in particolare, sono stati introdotti nuovi requisiti per gli statuti, nonché l’obbligo di dotarsi di un Modello organizzativo e di un Codice di condotta.

1.  A chi si applica la Riforma dello Sport

L’art. 2 del d. lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, definisce gli enti sportivi dilettantistici, i quali devono conformarsi alla nuova normativa, come i soggetti giuridici affiliati ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva, che svolgono senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Il legislatore ha dunque deciso di estendere l’applicazione delle nuove norme sia alle associazioni (anche non riconosciute), sia alle società, a condizione che le stesse non perseguano scopi di lucro.

Si ricorda che tutti gli enti sportivi dilettantistici devono iscriversi al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, attivo dal 31 agosto 2022, al fine di certificare la natura dilettantistica della propria attività, nonché di avere la possibilità di accedere a benefici e contributi pubblici.

2.  Requisiti statutari

La c.d. Riforma dello Sport introduce delle prescrizioni precise che gli enti sportivi dilettantistici devono rispettare nella stesura dei propri statuti.

Anzitutto, l’oggetto sociale deve specificamente menzionare l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; se opportuno nel caso concreto, occorre dare atto dell’eventuale svolgimento delle attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, oltre chiaramente dello svolgimento di ulteriori attività, non espressamente menzionate dalla normativa.  

È senz’altro opportuno, sebbene non strettamente obbligatorio, citare nello statuto la necessità di rispettare le norme in merito all’incompatibilità di incarichi di responsabilità in enti sportivi con incarichi della medesima natura in altri enti sportivi. Peraltro, la Riforma ha ampliato le ipotesi di incompatibilità: ad esempio, se prima un soggetto non poteva rivestire la medesima carica in due Asd operanti nella medesima disciplina sportiva, con la nuova versione l’incompatibilità si verifica anche quando la carica è rivestita in due organizzazioni affiliate al medesimo ente di promozione sportiva che operano in discipline sportive diverse.

Per quanto riguarda le associazioni, deve essere menzionato in statuto il divieto di distribuzione di utili, mentre con riferimento alle società, per le quali la Riforma ha introdotto la possibilità di distribuire utili con dei precisi limiti, questi ultimi devono essere chiaramente esplicitati.

È infine opportuno, al fine di ottenere alcune agevolazioni fiscali, inserire nello statuto una clausola che evidenzi l’organizzazione democratica dell’ente.

3.  L’adozione obbligatoria di Modelli e Codici di Condotta

Premesso che anche le associazioni prive di personalità giuridica sono soggette alla responsabilità amministrativa di cui al d. lgs. 231/2001, e che dunque tutti gli enti sportivi dilettantistici possono utilmente adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo “231”, si rileva che questi ultimi sono efficaci per prevenire reati, ma non per prevenire tutte quelle azioni, anche gravi, che sono contrarie ai principi dell’ordinamento sportivo pur non configurando per forza di cose un illecito penale.

Per questo motivo la Riforma obbliga gli enti sportivi dilettantistici ad adottare un modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva, nonché un codice di condotta, i quali hanno lo scopo di: i) prevenire e contrastare i fenomeni di abuso violenza e discriminazione; ii) evitare la responsabilità degli enti per gli atti commessi dai tesserati e collaboratori (es. sanzioni dalla Giustizia sportiva); iii) individuare misure, procedure e politiche simili nelle diverse discipline.

Con riguardo ai Modelli, gli stessi indicano le modalità di prevenzione e gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, descrivono i protocolli di contenimento del rischio stesso e di gestione delle segnalazioni e disciplinano gli obblighi informativi sul tema.

I Codici di condotta contengono invece gli standard di condotta richiesti all’interno dell’ente, nonché buone pratiche contro le discriminazioni per diffondere i valori dello sport, e descrivono inoltre i doveri e gli obblighi di atleti, dirigenti, tecnici e tesserati.

4.  I termini per adeguarsi

Il termine per adeguare i propri statuti alla nuova normativa è scaduto il 31 dicembre 2023: occorre dunque provvedere tempestivamente, poiché la non conformità dello statuto ai requisiti previsti dal decreto legislativo 36/2021 rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso.

Con riguardo all’adozione dei modelli e dei codici di condotta di cui al punto precedente, entro il 31 agosto 2023 tutte le Federazioni Nazionali hanno – o avrebbero – dovuto adottare delle linee guida sui Modelli e Codici di condotta, secondo le indicazioni ricevute dal CONI, poi pubblicate nel documento “I principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione”.

I singoli enti sportivi devono adottare il Modello e il Codice di condotta entro un anno dall’adozione delle linee guida da parte della Federazione Nazionale di riferimento.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento

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