Obbligo vaccinale over 50: le novità del decreto del 07.01.2022
A partire dall’8 gennaio 2022 – data di entrata in vigore del decreto-legge 1/22 con il quale si è aggiornato e modificato il decreto-legge 44/21 – il legislatore ha esteso fino al 15 giugno 2022 l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 a tutti i cittadini italiani, nonché ai cittadini di altri stati membri o stranieri residenti nel territorio dello Stato che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d’età. L’obbligo, sancito all’art. 4-quater del decreto-legge 44/21, si applica anche a coloro che compiano il cinquantesimo anno d’età in data successiva a quella d’entrata in vigore del decreto, fermo restando il termine del 15 giugno 2022.
Come precisato al comma 2 dell’art. 4-quater, la vaccinazione può essere omessa o differita esclusivamente in caso di accertato pericolo per la salute e/o in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico generale dell’assistito o dal medico vaccinatore. La norma appena citata precisa, inoltre, che l’infezione da SARS-CoV- 2 determina il solo differimento della vaccinazione sino alla prima data utile da determinarsi sulla base delle circolari del Ministero della Salute.
Ai fini dell’accesso al luogo di lavoro, con decorrenza dal 15 febbraio 2022, il personale delle pubbliche amministrazioni e a chiunque svolga attività nel settore privato, se soggetto all’obbligo vaccinale di cui all’art. 4-quater dovrà possedere ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19, rilasciate a seguito di avvenuta guarigione, di conclusione del ciclo vaccinale primario o di somministrazione della dose di richiamo o, infine, in caso di avvenuta guarigione dopo la somministrazione di una delle tre dosi previste (“green pass rafforzato”); non sarà, invece, sufficiente l’esibizione della certificazione verde rilasciata a seguito dell’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (“green pass base”).
La verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei soggetti tenuti all’obbligo vaccinale dovrà essere effettuata dai datori di lavoro pubblici e privati, nonché dagli altri soggetti indicati all’art. 4-quinquies, comma 2.
Restano ferme le modalità di accertamento indicate nel D.P.C.M. 17 dicembre 2021, che aggiorna ed integra il precedente D.P.C.M. 17 giugno 2021. Pertanto, il controllo della certificazione verde, che deve essere disposto anche nell’ipotesi in cui i lavoratori consegnino una copia della stessa, è effettuato mediante l’utilizzo dell’app Verifica C-19 o mediante le modalità automatizzate. Inoltre, tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento.
Tuttavia, tale previsione normativa senz’altro ha l’effetto di appesantire le procedure di controllo: occorre, infatti, comunicare ai soggetti delegati alla verifica i nominativi dei dipendenti di età superiore ai cinquant’anni, così da distinguerli dai lavoratori di età inferiore ai cinquant’anni che potranno accedere ai luoghi di lavoro anche se in possesso del solo “green pass base” e procedere, dunque, a controlli differenziati in ragione dell’età.
I lavoratori soggetti ad obbligo vaccinale che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o che ne risultino privi al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il termine del 15 giugno 2022, essendo a questi vietato l’accesso in violazione dell’obbligo vaccinale.
Tali lavoratori non sono soggetti a conseguenze disciplinari e hanno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; tuttavia, per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti né la retribuzione né alcun altro compenso od emolumento comunque denominati.
La normativa prevede anche che, in caso di vaccinazione omessa o differita, il datore di lavoro adibisca i dipendenti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio; non è, tuttavia, chiaro se si tratti di un obbligo o di una facoltà in capo al datore di lavoro.
Inoltre, per tutte le imprese, indipendentemente dal numero dei dipendenti, il datore di lavoro potrà, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sostituzione del lavoratore sospeso fino ad un massimo di dieci giorni lavorativi rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro.
Infine, sono previste delle sanzioni amministrative a carico del lavoratore che non possegga o non esibisca la certificazione verde al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e a carico del datore di lavoro che non svolga le dovute verifiche.
In particolare, il lavoratore che acceda ai luoghi di lavoro privo di certificazione verde è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1500, irrogata dal Prefetto su segnalazione da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è raddoppiata. Inoltre, alla sanzione pecuniaria possono aggiungersi eventuali sanzioni disciplinari previste dal contratto collettivo di settore applicato o dal regolamento aziendale. Dunque, viene a delinearsi un trattamento diverso del lavoratore che violi il divieto di accesso ai luoghi di lavoro se privo della certificazione verde rispetto al lavoratore che comunichi di esserne privo o che ne risulti privo al momento dell’ingresso ai luoghi di lavoro: solo nel primo caso, infatti, il lavoratore sarà soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria e ad eventuali sanzioni disciplinari.
Invece, il datore di lavoro che non adempia agli obblighi di controllo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1000, anch’essa irrogata dal Prefetto su segnalazione da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento e raddoppiata in caso di reiterazione della violazione.
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