22 Settembre 2021

Obbligo vaccinale e impiego di Green Pass: le ultime novità per aziende, RSA e scuole

Nella presente newsletter facciamo il punto sulle più recenti novità in tema di Green Pass e obbligo vaccinale per aziende, strutture residenziali/socio-assistenziali/socio-sanitarie e scuole/università, proseguendo così l’attività di monitoraggio della normativa di contrasto all’epidemia da Covid-19, che ha avuto una nuova e importante evoluzione con i Decreti-Legge 10 settembre 2021, n. 122, e 21 settembre 2021, n. 127.

Nel seguito sono elencate le principali modifiche introdotte dai provvedimenti citati.

Accesso a scuole, centri di formazione e università

Ai sensi dell’art. 1 del d.l. 10 settembre 2021 n. 122, l’obbligo di possedere ed esibire un valido Green Pass, già gravante su tutto il personale scolastico e universitario, è stato esteso anche ai dipendenti dei servizi educativi per l’infanzia, Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti, Sistemi Regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e Istituti Tecnici Superiori. Inoltre, la stessa disposizione prescrive che chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, universitarie, educative e formative, nonché alle strutture delle istituzioni sopra citate (CPIA, IeFP, IFTS e ITS), deve possedere ed esibire il Green Pass; tale disposizione non si applica agli alunni, ad eccezione degli alunni che frequentano gli ITS, e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute[1]. Le verifiche devono essere effettuate dal dirigente scolastico o dal responsabile dell’istituzione, e, in caso di soggetti esterni che accedono per ragioni di lavoro, anche dal datore di lavoro degli stessi.

Obbligo vaccinale per chi lavora in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie

Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 10 settembre 2021, n. 122, l’obbligo vaccinale è stato esteso a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali e sanitarie descritte all’art. 1-bis del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, con onere di verifica ricadente sui responsabili delle strutture e sui datori di lavoro dei soggetti esterni, che sono autorizzati a trattare il dato inerente l’avvenuta vaccinazione. Per gli operatori sanitari e i lavoratori dipendenti delle strutture di cui si tratta che non si vaccinano è prevista la sospensione senza retribuzione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale.

Obbligo di green pass per tutti i lavoratori privati

La novità più rilevante, come noto, è quella prevista dall’art. 3 del recentissimo D.L. 21 settembre 2021, n. 127, che prevede che dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (cessazione dello stato di emergenza), al pari dei lavoratori del settore pubblico, chiunque svolge attività lavorativa nel settore privato è obbligato a possedere ed esibire il Green Pass al fine di accedere nel luogo di lavoro, con la sola eccezione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale per ragioni mediche[2]. Tale disposizione si applica anche a chi svolge l’attività sulla base di contratti esterni. La verifica del possesso del Green Pass, pena l’applicazione delle sanzioni di cui allo stesso articolo, è demandata al datore di lavoro, il quale deve definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, che possono essere effettuate anche a campione e devono essere preferibilmente svolte all’accesso ai luoghi di lavoro (è quindi possibile che il controllo avvenga in momenti diversi dall’ingresso, laddove sussistano ragioni di opportunità).

I lavoratori sprovvisti di Green Pass sono considerati assenti ingiustificati fino all’ottenimento della certificazione o comunque alla cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro; per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso di alcun tipo. Alle aziende con meno di 15 dipendenti è concessa la possibilità di sospendere e sostituire temporaneamente il lavoratore che al quinto giorno di fila risulta senza certificazione, con un contratto pari alla sospensione prevista (massimo 10 giorni), rinnovabile per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Aspetti privacy del controllo del Green Pass

Non sono invece intervenute modifiche in merito ai profili privacy del controllo del Green Pass.

A tal proposto, come previsto dall’art. 13, comma 5, del D.L. 17 giugno 2021 e chiarito dal Garante Privacy nel comunicato del 10 agosto 2021, in ossequio al principio di minimizzazione sancito dal GDPR, pur essendo il controllo un trattamento di dati personali, di cui è titolare il soggetto (l’azienda o l’ente) che è tenuto a farlo, quest’ultimo non può in alcun modo registrare, né tantomeno conservare, il dato inerente il possesso di un Green Pass valido da parte del destinatario del controllo. In armonia con questo principio, la verifica deve essere concretamente svolta non dal datore di lavoro o dal responsabile della struttura, bensì da un dipendente appositamente nominato e formato, che si limiterà a controllare la validità del Green Pass tramite le app attualmente omologate (per le aziende occorre utilizzare l’app: “VerificaC19”) ed eventualmente a richiedere, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del D.L. 17 giugno 2021, il documento d’identità della persona sottoposta a controllo, in caso di dubbi sull’identità della stessa.

Nella lettera di nomina andranno dunque impartite al dipendente incaricato istruzioni chiare e precise sulle modalità da adottare per svolgere il controllo. Nei D.L. del 10 e del 21 settembre 2021 non vi sono ulteriori indicazioni pratiche circa le modalità delle verifiche; tuttavia, sono allo studio del Governo delle linee guida, nelle quali potrebbero essere inserite anche indicazioni in materia privacy. Le stesse, non appena verranno pubblicate, saranno oggetto di approfondimento in una prossima newsletter.

Infine, ai sensi dell’art. 13 del GDPR all’ingresso dei locali per l’accesso ai quali è necessario esibire il Green Pass deve essere apposta un’informativa in formato grafico, sintetico e chiaro, tramite la quale si comunicano ai soggetti controllati le caratteristiche del trattamento di dati necessario per la verifica.

[1] la Circolare del 4 agosto 2021 prescrive che tale certificazione possa essere rilasciata esclusivamente dai medici vaccinatori, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta.

[2] Vedi nota 1.

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