31 Gennaio 2022

Fideiussioni redatte secondo lo schema ABI: sono nulle solo le clausole “anticoncorrenziali”

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994, si sono pronunciate sulle conseguenze dell’illegittimità delle clausole “anticoncorrenziali” redatte secondo lo schema di fideiussione realizzato dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana), statuita dalla Banca d’Italia con il risalente provvedimento n. 55 del 5 maggio 2005, oggetto di un lungo e acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale. 

In particolare, la Banca d’Italia aveva statuito la lesività della concorrenza delle seguenti clausole:

• la c.d. “clausola di reviviscenza”, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2 schema ABI);

• la c.d. “clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.”, in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6 schema ABI);

• la c.d. “clausola di sopravvivenza”, a termini della quale “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8 schema ABI).

Le Sezioni Unite, dopo aver illustrato i diversi orientamenti giurisprudenziali nazionali e quello della Corte di Giustizia UE, sottolineando i principi alla base della normativa antitrust, il carattere speciale della nullità di tali clausole e il principio generale di “conservazione” del negozio giuridico, ha statuito quanto segue:

a) i contratti di fideiussione contenenti le clausole “ABI” sopra citate sono affetti da nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c., e dunque la nullità si estende alle sole clausole “anticoncorrenziali”, salvo che venga provato (i) che le stesse risultano in correlazione inscindibile con il resto del contratto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza le clausole affette da nullità e/o (ii) che l’intero accordo ha una funzione “anticoncorrenziale” (eventualità queste molto remote, considerando gli interessi economici alla base della stipula di una fideiussione, sia da parte dell’imprenditore, sia da parte del garante);

b) la nullità parziale è rilevabile d’ufficio e l’azione per accertarla in giudizio è imprescrittibile (qualora sia proposta una domanda di nullità integrale, il giudice adito deve rilevarne d’ufficio la nullità solo parziale);

c) è altresì proponibile, ove ne ricorrano i presupposti, la domanda di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c. da chiunque abbia pagato somme in forza delle clausole “anticoncorrenziali”;

d) è altresì proponibile, ove ne ricorrano i presupposti, l’azione per il risarcimento dei danni, da parte di chiunque – imprenditore o cliente – dimostri di aver ricevuto un danno per l’effetto della condotta anticoncorrenziale dell’operatore.

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento.

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