Decreto milleproroghe: proroga termini per l’approvazione del bilancio e misure per la convocazione dell’assemblea in distance
Il persistere dell’emergenza sanitaria dovuta al virus Covid-19 ha spinto il legislatore a prevedere nuovamente, come avvenuto durante il primo lockdown, la proroga dei termini per l’approvazione del bilancio d’esercizio da parte delle società di capitali; inoltre è stata rinnovata la possibilità, per diversi tipi di società, di fare più largo uso di strumenti telematici e del voto per corrispondenza onde evitare che l’esercizio delle funzioni sociali possa essere ostacolato a causa del virus.
Le misure summenzionate sono il risultato dell’approvazione parlamentare delle modifiche apportate in sede di conversione al decreto legge milleproroghe (D. L. 31 dicembre 2020, n. 183, GU Serie Generale n.323 del 31-12-2020), convertito in legge il 1° marzo 2021 ed entrato in vigore il giorno successivo (legge 26 febbraio 2021, n. 21, GU Serie Generale n.51 del 01-03-2021). La legge estende i termini per la convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’anno 2020 e prevede una serie di deroghe alla disciplina ordinaria del c.c. in materia di assemblee.
Innanzitutto, l’articolo 3 comma 6 della legge in questione estende l’efficacia delle disposizioni di cui all’ articolo 106 del c.d. Decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 2020).
L’art. 106. rubricato “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società”, prevede che: “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma [1], e 2478-bis [2], del codice civile o alle divere disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convoata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.
Si stabilisce, pertanto, che i normali termini – 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per la convocazione dell’assemblea possono essere prorogati fino a 180 giorni, senza necessità di segnalare le ragioni della proga nella relazione sulla gestione e indipendentemente dalla previsione di questo maggior termine nello statuto.
Tale previsione si applica alle assemblee che saranno tenute entro il 31 luglio 2021, ai sensi del comma 7 dell’articolo in esame.
Il comma secondo del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che le s.p.a., le s.a.p.a., le s.r.l., le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, precisandolo nell’avviso di convocazione, che il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza; in aggiunta, si dispone che l’intervento in assemblea possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione. In entrambi i casi non sarà necessario che lo statuto preveda tali possibilità.
Le società sopracitate potranno altresì prevedere che l’assemblea si svolga mediante mezzi di telecomunicazione, i quali però dovranno essere in grado di garantire l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile. Ove siano previsti il presidente, il segretario o il notaio, non è necessario che questi si trovino nel medesimo luogo.
Il terzo comma prevede che le s.r.l. possano consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che il voto sia espresso mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
Infine, si prevede che le società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un MTF e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante possano designare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies[3] del TUF, indipendentemente dalle vigenti previsioni statutarie.
Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi del sopracitato articolo; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
Per quanto riguarda, le società a controllo pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – T.U. in materia di società a partecipazione pubblica –, si dispone che l’applicazione delle disposizioni di cui sopra ha luogo nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
[1] Art. 2364, co. 2: L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione.
[2] Art. 2378-bis co. 1: Il bilancio […] è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell’articolo 2364.
[3] Art. 135-undecies co. 1: Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.