Configurabilità della responsabilità 231 per le società unipersonali
Con la presente commentiamo la sentenza n. 971 del 16 luglio 2020 del GUP del Tribunale di Milano concernente la possibile applicazione in capo alle società unipersonali del sistema delineato dal d.lgs. 231/2001.
La configurabilità della responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001 in capo ad una società unipersonale è stata sin dai primi anni di applicazione del Decreto 231 soggetta a varie interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.
In considerazione della mancata menzione delle società unipersonali nell’articolo 1 c. 2 d.lgs.231/2001 alcuni interpreti hanno ritenuto che l’assenza di specifici richiami si sarebbe dovuta considerare come esclusione dall’applicazione della disciplina 231/2001; altri hanno invece ritenuto che il mancato richiamo non poteva che interpretarsi se non alla stregua di un’implicita inclusione nell’area dei destinatari della norma.
Su un tema, per la verità differente, ma comunque con delle analogie con quello inerente le società unipersonali (si trattava di valutare l’applicazione della disciplina del d.lgs. n. 231/2001 alle imprese individuali) è stata poi chiamata a pronunciarsi la Corte di Cassazione, la quale, in riferimento al ricorso presentato da un’impresa individuale ha ritenuto che, a prescindere dal regime giuridico adottato, saranno assoggettati alla disciplina 231/2001 tutti i soggetti giuridici dotati di autonoma personalità giuridica.
Quanto premesso permette di dedurre il principio di diritto che segue: in capo alle persone giuridiche, non espressamente contemplate ai sensi dell’articolo 1 c. 2 d.lgs. 231/2001, sarà possibile configurare la responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 ogni qualvolta si riscontri la presenza di un autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici tale da determinare la sussistenza di un’ interesse, un’organizzazione, e un patrimonio autonomi rispetto alla persona fisica.
Con la sentenza 16 luglio 2020 n. 971 il GUP di Milano ha escluso l’assoggettabilità alle previsioni del d.lgs. n. 231/2001 di una società unipersonale, sostenendo che in capo alla stessa non fosse possibile rintracciare una distinzione tra persona fisica autrice del reato e persona giuridica, nel cui interesse e/o vantaggio la condotta era stata posta in essere.
Nel caso di specie il giudice adito ha segnalato come non fosse possibile «scorgere un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici nella (…) che possa distinguersi dagli interessi della persona fisica del già Presidente del CdA ed ora liquidatore; questo non solo in relazione alla sostanzialmente inesistente vita sociale, ma anche con peculiare riferimento alla entità degli importi che hanno formato oggetto di una truffa in merito alla quale le persone fisiche hanno chiesto e ottenuto la messa alla prova. L’ente giuridico, in relazione al reato presupposto fondante la responsabilità amministrativa della persona giuridica, non era davvero necessario e infungibile trattandosi di contegno pacificamente riferibile a persone fisiche che lo avrebbero potuto realizzare senza alcuno schermo societario. Viene a mancare, pertanto, la ratio di fondo della normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche la quale immagina contegni penalmente devianti tenuti da persone fisiche nell’interesse di strutture organizzative di un certo rilievo di complessità quale centro di imputazioni di rapporti giuridici distinto da chi ha materialmente operato»
La pronuncia del GUP non può quindi essere intesa come un nuovo orientamento sul punto, quanto piuttosto come una concreta applicazione del principio di diritto già enunciato dal Giudice di legittimità sul tema; si rileva, infatti, che il GUP di Milano ha escluso l’applicazione della disciplina in quanto, nel caso concreto, non fosse possibile rinvenire la presenza di un autonomo centro di interessi.
Pertanto, lungi dall’escludere l’applicabilità del sistema di responsabilità delineato dal d.lgs. n. 231/2001 a qualsiasi società unipersonale, la commentata pronuncia non fa altro che ribadire la necessità di una valutazione, caso per caso, sulla concreta configurabilità, in capo al soggetto giuridico che si aspira di sottoporre al regime della responsabilità amministrativa dell’ente, di un centro di interessi autonomo rispetto a quello della persona fisica autrice del reato.