25 Marzo 2021

Brexit: quale sarà la disciplina applicabile alle controversie internazionali?

È noto che il Regno Unito ha cessato di essere uno stato membro dell’unione europea il 31 gennaio del 2020. In seguito alla c.d. Brexit si è aperto, come previsto dall’articolo 126 del Brexit Withdrawal Agreement, un periodo di transizione. Il 31 dicembre dello stesso anno tale periodo si è concluso senza che fosse raggiunto alcun accordo sulla disciplina giuridica da applicare alle controversie internazionali in materia civile e commerciale.

Questa newsletter si pone l’obiettivo di fare chiarezza su quale sia stata e quale sarà la disciplina applicabile alle controversie internazionali concernenti obbligazioni civili e commerciali in materia di giurisdizione e di legge applicabile.

Pre Brexit

Quando il Regno Unito era parte dell’unione europea, la disciplina applicabile alle controversie internazionali era da rinvenirsi all’interno dei regolamenti europei. In particolare, il Regolamento (UE) 1215/2012, ossia il c.d. Regolamento di Bruxelles, individua le norme applicabili in materia di giurisdizione e riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere; i Regolamenti di Roma I (Regolamento (Ue) 593/2008) e Roma II (Regolamento (Ue) 864/2007) individuano, rispettivamente, la legge applicabile alle controversie riguardanti obbligazioni in materia civile e commerciale di natura contrattuale e non contrattuale.

Periodo transitorio                 

In base al disposto dell’articolo 67 del Brexit Withdrawal Agreement, il Regolamento di Bruxelles continua ad applicarsi, per quanto attiene la disciplina della giurisdizione, a tutti i procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione nonché a quelli connessi in base agli articoli 29, 30 e 31 del Regolamento; troveranno inoltre applicazione le disposizioni riguardanti il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere rispetto alle sentenze emesse, anche posteriormente al periodo transitorio, ma relative ad azioni proposte prima della fine dello stesso.

Per quanto concerne la normativa riguardante la legge applicabile, durante 2019 e il 2020 i Regolamenti Roma I e Roma II sono stati incorporati nell’ordinamento interno del Regno Unito con l’approvazione di specifici Statutory Instruments: il Regulations n.834/2019 (UK Exit) e il Regulations n.1574/2020 (Eu Exit).

Post Brexit

Dal 1° gennaio 2021, essendosi concluso il periodo transitorio, si è dato inizio alla fase post Brexit.

Non essendo ormai applicabile il Regolamento di Bruxelles, tutte le questioni concernenti la giurisdizione saranno regolate dalle convenzioni bilaterali concluse tra gli stati. 

Nel caso dell’Italia, troverà nuovamente applicazione la Convenzione bilaterale conclusa a Roma il 7 febbraio 1964 e il relativo Protocollo di modifica del 14 luglio 1970. La convenzione in esame disciplina il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale. Per tutto ciò che non è regolato da tale convenzione, troverà applicazione la legge 218/1995.

Inoltre, il Regno Unito ha aderito alla Convenzione dell’Aja del 2005 la quale disciplina gli accordi di scelta del foro esclusivamente competente a decidere della controversia; questa però esclude dal suo campo di applicazione una serie di materie di non secondaria importanza quali i contratti in cui una delle due parti sia un consumatore, contratti di lavoro, procedure concorsuali, testamenti e successioni, contratti di trasporto di persone o merci, violazione di diritti di proprietà intellettuale ecc…

Tuttavia, è doveroso ricordare che l’8 aprile 2020 il Regno Unito ha fatto richiesta di adesione alla Convenzione di Lugano del 2007, concernente la giurisdizione, il riconoscimento e l’esecuzione di sentenze straniere. Se dovesse divenire uno stato contraente, la convenzione in questione si applicherebbe ai rapporti tra UE e Regno Unito nonché, ovviamente ai rapporti tra quest’ultimo e Norvegia, Islanda e Svizzera.

Le norme sulla giurisdizione e sul riconoscimento presenti nella Convenzione di Lugano sono molto simili a quelle presenti nel Regolamento di Bruxelles, in quanto la stessa si ispira al Regolamento di Bruxelles I, ossia il regolamento in vigore fino al 2012, nell’anno successivo fu infatti sostituito dal Regolamento di Bruxelles II (Recast). 

Tuttavia, le disposizioni relative all’esecuzione delle sentenze sono differenti. 

Infatti, con il Recast del regolamento, entrato in vigore nel 2013, è stato abolito il precedente regime basato su una procedura semplificata per l’exequatur, prevedendo, piuttosto, l’esecuzione automatica delle sentenze, salva la possibilità di richiedere il rigetto dell’esecuzione. 

La convenzione di Lugano non recepisce queste innovazioni, pertanto il regime di esecutività delle sentenze rimane ancorato alla procedura semplificata di richiesta di esecutività.

Per quanto attiene la normativa riguardante la legge applicabile, troveranno applicazione i due statutory elements di cui sopra, pertanto la disciplina non sarà molto diversa da quella dei due regolamenti di Roma.

Conclusioni

In considerazione delle modifiche intervenute sulla materia, si suggerisce di verificare la tenuta delle clausole di scelta del Foro contenute nei contratti stipulati o da stipularsi con soggetti residenti in UK.

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